Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27516 del 19/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27516 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MOSCARDELLI MARCO N. IL 12/05/1979
avverso la sentenza n. 3578/2013 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 11/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;

Data Udienza: 19/05/2016

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con provvedimento dell’Il luglio 2014, la Corte d’appello di L’Aquila ha confermato la
sentenza del 23 luglio 2013, con la quale il Tribunale di Teramo ha condannato Marco
Moscardelli, esclusa la recidiva contestata,

alla pena di mesi dieci e giorni venti di

reclusione, per il reato di evasione.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Avv. Filippo Torretta,
difensore di fiducia di Marco Moscardelli, deducendo, con il primo motivo, la mancanza e la
manifesta illogicità della motivazione là dove la Corte ha irragionevolmente escluso la

legge in relazione all’erronea applicazione degli artt. 54 e 62-bis cod. pen.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
4. Oltre a riprodurre pedissequamente le doglianze già esposte dinanzi ai Giudici di
merito, e dagli stessi correttamente disattese, i motivi sono volti a sollecitare una
rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali e dunque una valutazione
alternativa delle fonti di prova, piuttosto che a denunciare vizi riconducibili al disposto
dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., promuovendo uno scrutinio non espletabile
dalla Corte di legittimità, che si deve limitare a ripercorrere l’iter argomentativo svolto dal
giudice di merito per verificare la completezza e la insussistenza di vizi logici ictu oculi
percepibili, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni
processuali (ex plurimis Cass. Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
5. Ad ogni modo, la Corte territoriale ha ben spiegato come la causa di giustificazione
invocata presupponga un pericolo attuale di un danno alla persona dotato di oggettiva
gravità, caso che – con motivazione convincente – ha escluso sussistere nella specie,
essendosi l’imputato allontanato da casa soltanto per comperare una pizza (v. pagine 2 e 3
della sentenza in rassegna).
6. Quanto, poi, alla denegata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, va
rilevato che esse hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in
senso favorevole all’imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente
incidano sull’apprezzamento dell’entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso,
sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo
(Cass. Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900). Elementi di segno
positivo che, nella specie, i giudici di merito hanno correttamente ritenuto insussistenti, con
argomentazioni adeguate e prive di vizi logici, dunque, insindacabili in questa Sede.
7. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento,
anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 2.000,00 euro.

sussistenza dell’esimente di cui all’art. 54 cod. pen.; con il secondo motivo, la violazione di

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 19 maggio 2016
Il Presidente

Il consigliere estensore

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