Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27516 del 08/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27516 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GANDI LUIGI N. IL 24/12/1958
avverso il decreto n. 894/2012 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE
di TRIESTE, del 01/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SA VANI;

Data Udienza: 08/04/2013

IN FATTO E DIRITTO
Con il decreto in epigrafe il Giudice dell’Udienza preliminare del Tribunale di Trieste ha
disposto il giudizio nei confronti di GANDI Luigi in relazione al delitto di diffamazione
aggravata a mezzo di trasmissione televisiva in danno di GIURASTANTE Roberto, commesso il
7 ottobre 2009.
Propone ricorso per cassazione GANDI Luigi, imputato nel procedimento assieme ad altro
soggetto prosciolto all’udienza preliminare, sostenendo, anche produzioni documentali e
memorie aggiunte, l’abnormità del provvedimento e molteplici violazioni di legge anche quanto
alla perimetrazione del fatto ed alla genericità dell’addebito.
Il ricorso è inammissibile perché proposto contro provvedimento non impugnabile in quanto
semplice atto impulso processuale emesso dal Giudice dell’Udienza preliminare nell’esercizio
dei poteri lui conferiti dalla legge. E tento basta per non poter definire abnorme il
provvedimento.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in
ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’8 aprile 2013.

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