Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27515 del 19/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27515 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAMPAGNA ANNA N. IL 22/07/1971
avverso la sentenza n. 3293/2013 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 19/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;

Data Udienza: 19/05/2016

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con provvedimento del 19 settembre 2014, la Corte d’appello di L’Aquila ha
confermato la sentenza del 21 marzo 2013, con la quale il Giudice dell’udienza preliminare
del Tribunale di Pescara ha condannato Anna Campagna alla pena di mesi dieci e giorni venti
di reclusione, con la sospensione condizionale della pena, per il reato di calunnia.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Avv. Giancarlo De Marco,
difensore di fiducia di Anna Campagna, deducendo, con il primo motivo, la mancanza, la
contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in punto di elemento soggettivo

relazione all’omessa derubricazione del fatto ai sensi dell’art. 369 cod. pen. ed alla
determinazione della pena.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
4. Oltre a riprodurre nella sostanza le medesime censure già esposte dinanzi ai Giudici
di merito, e dagli stessi correttamente disattese, i motivi sono volti a sollecitare una
rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali e dunque una valutazione
alternativa delle fonti di prova, piuttosto che a denunciare vizi riconducibili al disposto
dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., promuovendo uno scrutinio non espletabile
dalla Corte di legittimità, che si deve limitare a ripercorrere l’iter argomentativo svolto dal
giudice di merito per verificare la completezza e la insussistenza di vizi logici ictu mui
percepibili, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni
processuali (ex plurimis Cass. Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
5. Ad ogni modo, la Corte territoriale ha ben spiegato come la falsità delle accuse e
l’intento calunnioso siano comprovati dalle dichiarazioni rese dalla figlia Deborah Spinelli (v.
pagina 2 della sentenza in rassegna), con ciò dando ragione tanto della integrazione
dell’elemento soggettivo del reato in incolpazione, quanto della corretta qualificazione del
fatto ai sensi dell’art. 368 cod. pen.
6. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna della ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del
procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 2.000,00
euro.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 19 maggio 2016
Il consigliere estensore

del reato ascritto alla patrocinata; con il secondo motivo, il difetto di motivazione in

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