Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27514 del 19/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27514 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DRIDI BECHIR N. IL 14/08/1987
avverso la sentenza n. 68/2015 CORTE APPELLO di GENOVA, del
19/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;

Data Udienza: 19/05/2016

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con decisione del 19 marzo 2015, la Corte d’appello di Genova ha confermato la
sentenza del 10 novembre 2014, con la quale il Tribunale della stessa città ha condannato
Bechir Dridi alle pene di anni uno e mesi otto di reclusione e 9.000 euro di multa, con la
confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro, in relazione alla violazione dell’art. 73,
comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, avente ad oggetto sostanza stupefacente del tipo
eroina e hashish.
2. Avverso la sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione Bechir Dridi

della motivazione in relazione alla determinazione della pena; con il secondo motivo, la
mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla
mancata esclusione della recidiva ed al denegato riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche.
3. Il ricorso è inammissibile.
4. Sotto un primo profilo, va notato come il ricorrente si sia limitato a riproporre le
medesime deduzioni già sottoposte al vaglio della Corte territoriale, senza confrontarsi con le
puntuali risposte date da tale Giudice con riguardo al trattamento sanzionatorio, alla
mancata esclusione della recidiva ed alla denegata applicazione delle circostanze ex art. 62bis cod. pen. (v. pagine 1 e seguenti della sentenza). La genericità del motivo riverbera, già
di per sé, in termini di inammissibilità del ricorso (Cass. Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009,
Arnone e altri, Rv. 243838)
5. Ad ogni modo, la motivazione sviluppata al riguardo dal Giudice d’appello è
ineccepibile, in quanto aderente alle emergenze processuali e conforme ai consolidati
insegnamenti di questa Corte di legittimità.
5.1. Sotto un primo profilo, mette conto rammentare che la graduazione della pena
rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la
pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che
è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione
della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di
ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Cass. Sez. 5, n. 5582 del
30/09/2013, Ferrario Rv. 259142).
5.2. Sotto altro profilo, va rilevato che le circostanze attenuanti generiche hanno lo
scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all’imputato
in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull’apprezzamento
dell’entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di
esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Cass. Sez. 3, n. 19639 del
27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900). Elementi di segno positivo che il Giudice d’appello ha
correttamente ritenuto non poter evincere dalla dedotta condizione di tossicodipendenza del
Dridi.

ed ha eccepito, con il primo motivo, la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità

5.3. Infine, conforme a diritto è la decisione in punto di recidiva, là dove poggiata sulle
evidenziate recenti condanne riportate dal Dridi per violazioni specifiche, condivisibilmente
stimate dalla Corte indicative della sua pericolosità sociale.
6. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento,
anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 2.000,00 euro.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 19 maggio 2016
Il consigliere estensore

P.Q.M.

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