Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27514 del 08/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 27514 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HIRSOVU DANIEL ROBERT N. IL 22/11/1990
GHEORGHICEANU NICUSOR N. IL 15/03/1979
GHEORGHICEANU AURELIA MARIA N. IL 01/05/1986
avverso la sentenza n. 1723/2012 TRIBUNALE di LIVORNO, del
21/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 08/04/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, in quanto:
a) con riguardo al primo motivo, vale osservare che si dà espressamente atto,
nell’impugnata sentenza, della ritenuta sussistenza delle condizioni tutte, positive e
negative, previste dall’art. 444 c.p.p. per l’applicazione della pena su richiesta, ivi
compresa quella costituita dall’assenza dei presupposti per la pronuncia di sentenza
assolutoria ai sensi dell’art. 129 c.p.p., il che basta ad escludere ogni violazione di
legge ed a soddisfare le esigenze di motivazione proprie delle pronunce del genere di
quella impugnata, qualora facciano difetto (come si verifica nel caso di specie)
specifici elementi, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento o indicati
nell’atto di gravame, dai quali possa invece desumersi che la suddetta condizione, o
altra fra quelle previste dalla legge, fosse da ritenere mancante (ved. in proposito, fra
le altre: Cass. IV, 11 maggio — 7 luglio 1992 n. 7768, Longo, RV 191238; Cass. III,
19 aprile — 1 giugno 2000 n. 1693, Petruzzelli, RV 216583; Cass. II, 21 maggio — 30
giugno 2003 n. 27930, Lasco, RV 225208; Cass. IV, 13 luglio 17 ottobre 2006 n.
34494, PG c. Koumya, RV 234824; Cass. I, 10 gennaio — 6 febbraio 2007 n. 4688,
Brendolin, RV 236622; Cass. II, 17 novembre 2011 — 17 febbraio 2012 n. 6455,
Alba, RV 252085);
b) con riguardo al secondo motivo, la proposta doglianza appare priva di riferimento,
al caso in esame, dal momento che l’aggravante di cui all’art. 625 n. 7 c.p., da
ritenersi, secondo i ricorrenti, insussistente essendo il fatto avvenuto “sotto la
costante vigilanza del Vigilante”, non risulta tra quelle contestate, né formalmente né
in fatto, nel capo d’imputazione, facendosi in questo menzione soltanto delle
aggravanti di cui ai nn. 2 e 5 dell’art. 625 c.p., consistite, rispettivamente, nell’avere
gl’imputati agito in più di due persone e nell’avere strappato i dispositivi
antitaccheggio, danneggiando le confezioni;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro millecinquecento per ciascun ricorrente;

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., fu applicata
a tali HIRSOVU Daniel Robert, GHEORGHICEANU Aurelia Maria e
GHEORGHICEANU Nicusor, per il reato di furto aggravato in un supermercato, la
pena concordata con la pubblica accusa nella misura di mesi quattro di reclusione ed
euro 300 di multa per ciascuno;
– che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, con distinti ma
identici atti a propria firma, i nominati imputati, denunciando:
1) erronea applicazione di norme di legge e vizio di motivazione in ordine alla
mancata pronuncia di sentenza assolutoria ai sensi dell’art. 129 c.p.p.;
2)erronea applicazione, ancora, di norme di legge in ordine alla ritenuta sussistenza
della circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 7 c.p.;

P. Q. M.

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro
millecinquecento alla cassa delle ammende.
Così dm o in o
1’8 aprile 2013

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA