Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27513 del 08/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27513 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARLIA NICOLA N. IL 19/10/1979
MERIGGI MIRKO N. IL 19/12/1978
avverso la sentenza n. 195/2012 TRIBUNALE di LUCCA, del
13/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 08/04/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto:
a) con riguardo al primo motivo, del tutto privo di qualsivoglia ancoraggio
normativo appare l’assunto secondo il quale l’aggravante di cui all’art. 625 n. 2 c.p.
non potrebbe configurarsi se non in quanto la violenza fosse esercitata su cose diverse
da quelle oggetto di sottrazione; e, d’altra parte, ammesso e non concesso che un tale
assunto possa avere una qualche plausibilità, non potrebbe comunque per ciò solo
ritenersi sussistente quell’ “errore manifesto” che, secondo il noto e consolidato
orientamento di questa Corte, è il solo che possa rendere censurabile, in questa sede,
la qualificazione del fatto recepita dal giudice del patteggiamento (ved. in tal senso:
Cass. III, 23 ottobre — 28 novembre 2007 n. 44278, PG in proc. Benha, RV 238286;
Cass. VI, 20 novembre — 10 dicembre 2008 n. 45688, PG in proc. Bastea, RV
241666; Cass. IV, 11-18 marzo 2010 n. 10692, PG ed altro, RV 246394);
b) con riguardo al secondo motivo, vale osservare che si dà espressamente atto,
nell’impugnata sentenza, della ritenuta sussistenza delle condizioni tutte, positive e
negative, previste dall’art. 444 c.p.p. per l’applicazione della pena su richiesta, ivi
compresa quella costituita dall’assenza dei presupposti per la pronuncia di sentenza
assolutoria ai sensi dell’art. 129 c.p.p.; il che basta ad escludere ogni violazione di
legge ed a soddisfare le esigenze di motivazione proprie delle pronunce del genere dì
quella impugnata, qualora facciano difetto (come si verifica nel caso di specie)
specifici elementi, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento o indicati
nell’atto di gravame, dai quali possa invece desumersi che la suddetta condizione, o
altra fra quelle previste dalla legge, fosse da ritenere mancante (ved. in proposito, fra
le altre: Cass. IV, 11 maggio — 7 luglio 1992 n. 7768, Longo, RV 191238; Cass. III,
19 aprile — 1 giugno 2000 n. 1693, Petruzzelli, RV 216583; Cass. II, 21 maggio — 30
giugno 2003 n. 27930, Lasco, RV 225208; Cass. IV, 13 luglio 17 ottobre 2006 n.
34494, PG c. Koumya, RV 234824; Cass. I, 10 gennaio — 6 febbraio 2007 n. 4688,
Brendolin, RV 236622; Cass. Il, 17 novembre 2011 — 17 febbraio 2012 n. 6455,
Alba, RV 252085).

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., fu applicata
a MARLIA Nicola e MERIGGI Mirko, per il reato di furto di cavi elettrici sottratti
dai locali di una Azienda sanitaria locale, con l’aggravante della violenza sulle cose
consistita nel taglio di detti cavi, la pena (condizionalmente sospesa) concordata con
la pubblica accusa, previo riconoscimento delle attenuanti generiche valutate come
equivalenti all’aggravante, nella misura di mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa
per ciascuno;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la comune difesa
degl’imputati, denunciando:
1) erronea applicazione dell’art. 625 n. 2 c.p., sull’assunto che, essendo state, nella
specie, oggetto di violenza le stesse cose che erano poi state sottratte, l’aggravante in
questione non sarebbe stata ravvisabile;
2) carenza di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p.;

- che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro millecinquecento per ciascun ricorrente;

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro
millecinquecento alla cassa delle ammende.
Così deci in o a l’8 aprile 2013

P. Q. M.

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