Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27512 del 19/05/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 27512 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CENTONZE GIANFRANCO N. IL 19/02/1971
avverso la sentenza n. 2330/2014 CORTE APPELLO di LECCE, del
02/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;

Data Udienza: 19/05/2016

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la decisione in epigrafe del 2 marzo 2015, la Corte d’appello di Lecce ha
confermato la sentenza del 29 maggio 2014, con la quale il Giudice dell’udienza preliminare
del Tribunale di Brindisi ha condannato Gianfranco Centonze, all’esito del giudizio abbreviato,
riconosciuta la recidiva, alle pene di anni tre di reclusione e 6.000 euro di multa, con la
confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro, in relazione alla violazione dell’art. 73,
comma 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, avente ad oggetto sostanza stupefacente del
tipo hashish.

difensore di fiducia di Gianfranco Centonze, e ne ha chiesto l’annullamento per mancanza di
motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche
ed al giudizio di bilanciamento fra le circostanze e per l’erroneità del calcolo della pena.
3. Il ricorso è inammissibile.
4. I motivi si appalesano, per un verso, del tutto generici, non essendo dato di
comprendere – dalle scarne considerazioni svolte a sostegno – le ragioni su cui poggiano i
vizi dedotti, genericità che non può non dare luogo a inammissibilità (Cass. Sez. 6, n. 1770
del 18/12/2012, P.G. in proc. Lombardo, Rv. 254204).
5. Per altro verso, le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento
sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da
vizi logico-giuridici: il compendio argomentativo sviluppato sul punto deve ritenersi
senz’altro adeguato, là dove la Corte territoriale ha correttamente rilevato l’assenza di
elementi di segno positivo positivamente valutabili ai fini della mitigazione del trattamento
sanzionatorio ex art. 62-bis cod. pen., non potendosi essi trarre dalla condizione di
tossicodipendenza dell’imputato; ha giustificato la commisurazione della pena in ragione del
quantitativo di stupefacente oggetto della condotta ed ha, infine, dato conto dei presupposti
per l’aumento per la recidiva (v. pagine 3 e 4 della sentenza).
6. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento,
anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 2.000,00 euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 19 maggio 2016
Il consigliere estensore

Il

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Avv. Giampiero Iaia,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA