Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27512 del 08/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27512 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CIROCCO ANTONIO N. IL 28/02/1946
avverso la sentenza n. 11/2010 TRIBUNALE di BENEVENTO, del
12/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 08/04/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto, in sé e per sé, il fatto che le
notifiche siano state ritenute regolarmente effettuate per “compiuta giacenza” dei
plichi inviati all’imputato è del tutto legittimo, posto che ricorressero i presupposti di
legge, e, d’altra parte, non è dato rinvenire, nell’atto di gravame, alcuna specifica
indicazione circa i singoli casi in cui detti presupposti sarebbero stati, in ipotesi, da
ritenere mancanti e circa le ragioni per le quali la mancanza sarebbe stata ravvisabile,
come pure circa l’eventuale, tempestiva deduzione delle relative eccezioni, delle
quali non si fa, del resto, alcuna menzione neppure nella non contestata illustrazione
dei motivi d’appello contenuta nell’impugnata sentenza, per cui è da ritenere che
dette eccezioni o non siano state formulate ovvero, se formulate e respinte, ciò non
abbia formato oggetto di doglianza avverso la sentenza di primo grado;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle ammende.
Così deci • n Re a 1’8 aprile 2013

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado, CIROCCO
Antonio fu ritenuto responsabile del reato di ingiurie in danno di Mazzone Angelo;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa
dell’imputato denunciando, come unico motivo, l’ “erronea applicazione dell’art.
157, comma 8, c.p.p.” sull’assunto che, in tutto il corso del procedimento, le notifiché
degli atti diretti ad esso imputato sarebbero “concretamente avvenute per compiuta
giacenza”, con conseguente lesione del diritto costituzionale di difesa;

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