Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27511 del 08/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27511 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FORMISANO ANIELLO N. IL 10/06/1954 parte offesa nel
procedimento
c/
GIOSTRA ALBERICO N. IL 16/09/1957
avverso l’ordinanza n. 157/2011 GIP TRIBUNALE di CASSINO, del
17/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 08/04/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, alla luce del noto e consolidato
orientamento giurisprudenziale, secondo cui, nel caso di ordinanza di archiviazione
pronunciata all’esito di procedura camerale partecipata, il ricorso per cassazione, in
forza del combinato disposto di cui agli artt. 410, comma 3, 409, comma 6, e 127,
comma 5, c.p.p., è ammesso soltanto per violazione del contraddittorio (in tal senso:
Cass. S.U. 9 giugno — 3 luglio 1995 n. 24, Bianchi, RV 201381; Cass. V, 21 ottobre =
15 novembre 1999 n. 5052, Andreucci, RV 215629; Cass. VI, 5 dicembre 2002- 9
gennaio 2003 n. 436, Mione, RV 223329; Cass. I, 7 febbraio — 14 marzo 2006 n.
8842, p.o. in proc. Laurino ed altri, RV 233582; Cass. I, 3 febbraio —9 marzo 2010 n.
9440, p.o. in proc. Di Vincenzo ed altri, RV 246779); né può ritenersi
(contrariamente a quanto sembra volersi adombrare nel ricorso) che sia ravvisabile
violazione del contraddittorio per il solo fatto che le richieste avanzate nell’atto di
opposizione siano state, in ipotesi, ingiustamente disattese (secondo quanto, in
sostanza, si lamenta nel caso di specie);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle ammende.
Così deci in o
1’8 aprile 2013
Il Presidente

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata ordinanza, pronunciata all’esito di udienza camerale
partecipata, fu accolta la richiesta di archiviazione degli atti del procedimento
instaurato a carico di GIOSTRA Alberico per il reato di diffamazione, su denunciaquerela di FORMISANO Aniello;
– che avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa del
FORMISANO, denunciando come ingiustificata e violatrice del principio del
contraddittorio la ritenuta inaccoglibilità dell’opposizione, per difetto di novità,
rispetto alle già acquisite risultanze, dell’oggetto delle richieste investigazioni
suppletive;

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