Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27510 del 19/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27510 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI MARCANTONIO ALDO N. IL 15/03/1978
avverso la sentenza n. 1484/2014 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 22/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;

Data Udienza: 19/05/2016

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la decisione del 22 settembre 2014, la Corte d’appello di L’Aquila ha confermato
la sentenza del 7 marzo 2014, con la quale il Tribunale di Teramo ha condannato Aldo Di
Marcantonio alle pene di anni uno e mesi quattro di reclusione e 4.000 euro di multa, con la
confisca e distruzione di quanto in sequestro, in relazione a due violazioni dell’art. 73,
comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, aventi ad oggetto sostanza stupefacente del tipo
eroina.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Avv. Giulia For -lini,

relazione alla ritenuta recidiva.
3. La censura dedotta dal ricorrente è totalmente generica e comunque destituita di
fondamento.
4. Sotto un primo profilo, va notato come il ricorrente si sia limitato a riproporre la
medesima deduzione già proposta con l’atto d’appello, senza confrontarsi con la puntuale
risposta data dalla Corte territoriale sul punto (v. pagina 4 della sentenza). La genericità del
motivo è già di per sé suscettibile di riverberare in termini di inammissibilità del ricorso
(Cass. Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838)
5. Ad ogni modo, la motivazione sviluppata al riguardo dal Giudice d’appello è
ineccepibile, là dove ha dato puntualmente atto dei presupposti sulla scorta dei quali abbia
ritenuto di applicare l’aumento di pena in relazione alla contestata recidiva, segnatamente
dei precedenti penali specifici, delle condotte oggetto del procedimento nonché del fatto che
l’imputato commetteva le violazioni della legge sugli stupefacenti allorchè si trovava ristretto
agli arresti domiciliari, circostanze congruamente stimate significative di una rilevante
pericolosità del reo.
6. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento,
anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 2.000,00 euro.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 19 maggio 2016
Il consigliere estensore

Il Pr

difensore di fiducia di Aldo Di Marcantonio, deducendo l’erronea applicazione di legge, in

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