Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27510 del 08/04/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27510 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: DUBOLINO PIETRO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LICCIARDELLO EMANUELE N. IL 08/06/1983
avverso l’ordinanza n. 183/2012 TRIB. LIBERTA’ di CATANIA, del
23/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;
Data Udienza: 08/04/2013
CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che, essendosi in presenza di un atto al quale, per la definizione ad esso data dal
suo autore, deve necessariamente riconoscersi la natura di un atto di impugnazione e
dovendo lo stesso essere quindi qualificato, in applicazione della regola dettata
dall’art. 568, comma 5, c.p.p., come ricorso per cassazione (dal momento che questo
è l’unico mezzo di impugnazione previsto dalla legge avverso le ordinanze del
tribunale del riesame), il risultato non può che essere quello della declaratoria di
inammissibilità, non contenendo l’atto in questione alcuna doglianza che investa,
sotto il profilo della legittimità, l’impugnata ordinanza ma soltanto, come si è visto,
una richiesta per sua natura sarebbe stata suscettibile soltanto di essere rivolta al
giudice di merito procedente;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro cinquecento;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro cinquecento alla
cassa delle ammende.
n om , 1’8 aprile 2013
Così deci
RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata ordinanza il tribunale di Catania, in funzione di giudice del
riesame, confermò la misura cautelare della custodia in carcere disposta dal locale ‘’
giudice per le indagini preliminari nei confronti di LICCIARDELLO Emanuele,
ritenuto gravemente indiziato del reato di furto aggravato;
– che avverso detta ordinanza ha proposto impugnazione l’imputato, qualificandola
come “appello” e limitandosi alla sola richiesta di sostituzione della misura carceraria
con quella degli arresti domiciliari;