Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27509 del 19/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27509 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SOLLA GAETANO N. IL 03/02/1976
avverso la sentenza n. 3088/2013 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 22/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;

Data Udienza: 19/05/2016

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza del 22 settembre 2014, in parziale riforma della sentenza del
Tribunale di Vasto del 6 luglio 2011, la Corte d’appello di L’Aquila ha rideterminato la pena
inflitta in primo grado a Gaetano Solla in anni uno e mesi quattro di reclusione e 4.000 euro
di multa, con eliminazione della pena accessoria e conferma nel resto dell’appellata
decisione, in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 81, comma 2, cod., pen. e 73, commi 1
e 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere trasportato e detenuto 3 chili di hashish.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Avv. Marisa Berarducci,

processuale in punto di valutazione della prova nonché l’erronea applicazione di legge in
relazione all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere la Corte confermato il giudizio
di penale responsabilità a carico dell’assistito; con il secondo motivo, il vizio di motivazione
in merito alla valutazione della deposizione dell’imputato di procedimento connesso.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
4. Oltre a riprodurre nella sostanza le medesime argomentazioni già esposte dinanzi ai
Giudici di merito (v. pagina 3 della sentenza impugnata), e dagli stessi ampiamente vagliate
e correttamente disattese, il motivo è volto a sollecitare una rivisitazione meramente
fattuale delle risultanze processuali e dunque una valutazione alternativa delle fonti di prova,
piuttosto che a denunciare vizi riconducibili al disposto dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod.
proc. pen., promuovendo uno scrutinio non espletabile in questa Sede, dovendosi la Corte
di legittimità limitare a ripercorrere l’iter argomentativo svolto dal giudice di merito per
verificare la completezza e la insussistenza di vizi logici ictu °culi percepibili, senza possibilità
di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali

(ex plurimis Cass.

Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
5. Ad ogni modo, la motivazione sviluppata in punto di penale responsabilità del
ricorrente è inappuntabile, là dove il Giudice d’appello ha ben esplicitato le ragioni per le
quali si debba ritenere integrato il reato contestato all’imputato (v. pagina 4 della sentenza),
con argomentazioni scevre da illogicità manifesta.
6. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento,
anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 2.000,00 euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 19 maggio 2016
Il consigliere estensore

Il Presiden

difensore di fiducia di Gaetano Solla, deducendo, con il primo motivo, la violazione di legge

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