Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27509 del 08/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27509 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CHOUKRANE FOUAD N. IL 03/06/1987
avverso la sentenza n. 9554/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di BRESCIA, del 25/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 08/04/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto si dà espressamente atto,
nell’impugnata sentenza, della ritenuta sussistenza delle condizioni tutte, positive e
negative, previste dall’art. 444 c.p.p. per l’applicazione della pena su richiesta, ivi
compresa quella costituita dall’assenza dei presupposti per la pronuncia di sentenza
assolutoria ai sensi dell’art. 129 c.p.p.; il che basta ad escludere ogni violazione di
legge ed a soddisfare le esigenze di motivazione proprie delle pronunce del genere di
quella impugnata, qualora facciano difetto (come si verifica nel caso di specie)
specifici elementi, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento o indicati
nell’atto di gravame, dai quali possa invece desumersi che la suddetta condizione, o
altra fra quelle previste dalla legge, fosse da ritenere mancante (ved. in proposito, fra
le altre: Cass. IV, 11 maggio — 7 luglio 1992 n. 7768, Longo, RV 191238; Cass. III,
19 aprile — I giugno 2000 n. 1693, Petruzzelli, RV 216583; Cass. II, 21 maggio — 30
giugno 2003 n. 27930, Lasco, RV 225208; Cass. IV, 13 luglio 17 ottobre 2006 n.
34494, PG c. Koumya, RV 234824; Cass. I, 10 gennaio —6 febbraio 2007 n. 4688,
Brendolin, RV 236622; Cass. II, 17 novembre 2011 — 17 febbraio 2012 n. 6455,
Alba, RV 252085);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro millecinquecento;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro millecinquecento
alla cassa delle ammende.
Così deci
om ,1’8 aprile 2013
Il Presidente

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., fu applicata
a tale CHOUKRANE Fouad, per il reato di furto aggravato continuato in locali
destinato anche ad abitazione, la pena concordata con la pubblica accusa nella misura
di anni uno e mesi sette di reclusione, più euro 600 di multa;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa
dell’imputato, denunciando difetto di motivazione essenzialmente in ordine alla

mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p.;

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