Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27508 del 08/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27508 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VENERE FRANCESCO N. IL 01/01/1935
avverso la sentenza n. 1328/2009 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 17/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 08/04/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto, nel riproporre la tesi difensiva
già esposta nei motivi d’appello, trascura in larga parte la risposta, di per sé più che
logica e plausibile, fornita dalla corte territoriale, la quale ha posto in luce, oltre agli
elementi di sospetto ed alle contraddizioni che rendevano, a suo avviso, poco
attendibili le dichiarazioni dei testi evocati a sostegno di detta tesi, anche e soprattutto
il fatto che, in primo luogo, secondo quanto risultante dalla non sospetta deposizione
resa dalla dipendente dell’agenzia immobiliare che aveva curato la compravendita
dell’immobile, la caldaia in questione, come da lei stessa constatato in occasione di
una visita effettuata il 26 agosto 2003, era ancora al suo posto; in secondo luogo,
essendo state cedute all’agenzia, in occasione del conferimento del mandato avvenuto
il I agosto 2003, le chiavi dell’immobile, di cui non risultava che altro esemplare
fosse rimasto in possesso dell’imputato, ed avendo quest’ultimo, per sua stessa
ammissione, riavuto in momentanea consegna le dette chiavi dopo la stipula del
contratto di compravendita, allo scopo di provvedere al distacco della fornitura di
energia elettrica, solo approfittando di tale occasione gli sarebbe stato possibile
effettuare l’asportazione della caldaia;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza la corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di
Taranto, provvedendo su appello proposto nell’interesse di VENERE Francesco
avverso la sentenza di primo grado che lo aveva ritenuto responsabile di furto
aggravato commesso il 20 ottobre 2003 (così corretta la data originariamente indicata
del 20 ottobre 2004), dichiarò non doversi procedere a carico dell’imputato per
intervenuta prescrizione del reato, confermando le statuizioni civili in favore della
persona offesa, costituitasi parte civile;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa
dell’imputato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione sull’assunto, in
sintesi e nell’essenziale, che, trattandosi del furto di una caldaia facente parte della
dotazione di un immobile che, all’epoca del fatto, secondo la tesi accusatoria, era già
passato in proprietà alla persona offesa, avendolo essa acquistato dalla moglie
dell’attuale ricorrente, la sussistenza del reato avrebbe dovuto essere esclusa, atteso
che, secondo esso ricorrente e secondo i testi da lui indicati (e sentiti nel corso
dell’istruttoria dibattimentale) l’asporto della caldaia sarebbe avvenuto intorno al
ferragosto del 2003, e quindi anteriormente alla data in cui vi era stato il passaggio di
proprietà in favore dell’acquirente;

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle ammende.
1’8 aprile 2013
Così deci •
Il Presidente

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