Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27506 del 19/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27506 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MOSCHETTA NICOLA ANTONIO N. IL 08/06/1954
avverso la sentenza n. 1923/2014 CORTE APPELLO di BARI, del
13/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 19/05/2016

34163/15
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’imputato Nicola Antonio MOSCHETTA ricorre, a mezzo del difensore, contro l’indicata
sentenza della Corte d’Appello di Bari che, in riforma di quella emessa dal locale Tribunale in
data 10.6.2014, appellata dallo stesso imputato, che ha affermato la responsabilità
dell’imputato in ordine al reato di cui all’ art. 385 c.p., ha rideterminato la pena inflitta.

Il ricorso si rivela inammissibile perché manifestamente infondato rispetto alla corretta
applicazione dell’orientamento di legittimità posta a base della affermazione di responsabilità.
Non emergono ictu oculi dalla sentenza impugnata – considerata anche la stessa
quantificazione della pena oltre i minimi edittali – i presupposti per la applicazione della causa
di non punibilità invocata.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 2.000,00.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Roma, 19.5.2016
Il consigliere estensore
Angelo Capozzi

Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all’art. 385 co. 3
c.p., essendosi l’imputato recato nell’androne dello stabile per ritirare corrispondenza senza la
volontà di violare gli obblighi.
Con motivo aggiunto si deduce la sopravvenuta causa di non punibilità ex art. 131bis c.p.,
emergendo dagli atti plurimo dati che ne sostanziano la sussistenza.

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