Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27506 del 08/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27506 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GROSU IOAN COSMIN N. IL 24/06/1992
avverso la sentenza n. 596/2012 TRIBUNALE di TREVISO, del
13/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 08/04/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto:
a) con riguardo alla mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p., vale osservare che si
dà espressamente atto, nell’impugnata sentenza, della ritenuta sussistenza delle
condizioni tutte, positive e negative, previste dall’art. 444 c.p.p. per l’applicazione
della pena su richiesta, ivi compresa quella costituita dall’assenza dei presupposti per
la pronuncia di sentenza assolutoria ai sensi dell’art. 129 c.p.p.; il che basta ad
escludere ogni violazione di legge ed a soddisfare le esigenze di motivazione proprie
delle pronunce del genere di quella impugnata, qualora facciano difetto (come si
verifica nel caso di specie) specifici elementi, ricavabili dal testo del medesimo
provvedimento o indicati nell’atto di gravame, dai quali possa invece desumersi che
la suddetta condizione, o altra fra quelle previste dalla legge, fosse mancante (ved. in
proposito, fra le altre: Cass. IV, 11 maggio — 7 luglio 1992 n. 7768, Longo, RV
191238; Cass. III, 19 aprile — 1 giugno 2000 n. 1693, Petruzzelli, RV 216583; Cass.
II, 21 maggio — 30 giugno 2003 n. 27930, Lasco, RV 225208; Cass. IV, 13 luglio 17
ottobre 2006 n. 34494, PG c. Koumya, RV 234824; Cass. I, 10 gennaio — 6 febbraio
2007 n. 4688, Brendolin, RV 236622; Cass. II, 17 novembre 2011 — 17 febbraio 2012
n. 6455, Alba, RV 252085);
b) con riguardo alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena,
dandosi atto nello stesso atto di ricorso che la richiesta di applicazione della pena non
era stata subordinata all’applicazione di detto beneficio, appare sufficiente richiamare
il noto e consolidato orientamento giurisprudenziale (del tutto ignorato, però,
nell’atto di gravame) secondo cui, nel procedimento previsto dall’art. 444 c.p.p., il
beneficio della sospensione condizionale della pena non può essere concesso
d’ufficio dal giudice ma deve formale oggetto di accordo fra le parti (in tal senso, fra
le altre: Cass. IV, 6 dicembre 1995 — 3 gennaio 1996 n. 4030, Merlo, RV 203310;
Cass. VI, 9 giugno — 18 luglio 1997 n. 7109, Lauretta ed altri, RV 208236; Cass. V,
23 giugno —5 ottobre 1998 n. 4121, Pellino, RV 211506; Cass. V, 23 giugno —5
ottobre 1998 n. 4124, Foti, RV 211508; Cass. IV, 21-31 ottobre 2008 n. 40950,
Ciogli, RV 241371);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro millecinquecento;

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., fu applicata
a tale GROSU Ioan Cosmin, per il reato di furto aggravato in locale destinato anche
ad abitazione, la pena concordata con la pubblica accusa nella misura di anni uno e
mesi sei di reclusione, più euro 300 di multa;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa
dell’imputato, denunciando difetto di motivazione in ordine alla mancata
applicazione dell’art. 129 c.p.p. ed alla mancata concessione della sospensione
condizionale della pena;

P. Q. M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro millecinquecento
alla cassa delle ammende.
Così deci in ‘• *ma 1’8 aprile 2013
Il Presidente

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