Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27505 del 19/05/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27505 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RANA MARCO N. IL 24/12/1982
avverso la sentenza n. 2596/2010 CORTE APPELLO di BARI, del
13/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Data Udienza: 19/05/2016
34156/15
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’imputato Marco RANA ricorre, a mezzo del difensore, contro l’indicata sentenza della Corte
d’Appello di Bari che, in riforma di quella emessa dal GUP del Tribunale di Trani in data
10.12.2009, appellata dallo stesso imputato, che ha affermato la responsabilità dell’imputato
in ordine al reato di cui all’ art. 73 co. 1 d.P.R. n. 309/90, ha rideterminato la pena inflitta.
Il ricorrente deduce vizio della motivazione in ordine ai presupposti ex art. 129 c.p.p..
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 2.000,00.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Roma, 19.5.2016
Il ricorso si rivela inammissibile perché generico rispetto al devoluto in appello limitato alla
determinazione della pena.