Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27505 del 08/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27505 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CELOTTO FLAVIO N. IL 29/03/1972
avverso la sentenza n. 451/2011 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
05/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 08/04/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, alla luce del noto e consolidato
orientamento giurisprudenziale (del tutto ignorato, però, nell’atto di gravame)
secondo cui, nel reato di bancarotta semplice documentale, l’elemento soggettivo può
essere costituito, indifferentemente, tanto dal dolo quanto dalla colpa (in tal senso, fra
le più recenti: Cass. V, 18 ottobre 2005 — 23 febbraio 2006 n. 6769, Dolceggio, RV
233997; Cass. V, 20 dicembre 2005 — 20 marzo 2006 n. 9572, Marchesini, RV
234228; Cass. V, 9 luglio — 5 ottobre 2009 n. 38598, Romano, RV 244823);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo’
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle ammende.
Così dec • in o : 1’8 aprile 2013

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado, CELOTTO
Flavio fu ritenuto responsabile del reato di bancarotta semplice documentale, in
relazione al fallimento della s.r.l. Hevans, di cui era amministratore unico e legale
rappresentante;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa
dell’imputato, denunciando inosservanza ed erronea applicazione di legge penale
sull’assunto che la condotta addebitata ad esso imputato sarebbe “connotata da
semplice colpa”, per cui mancherebbe l’elemento psicologico del reato “de quo”;

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