Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27504 del 19/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27504 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COZZOLINO PASQUALE N. IL 24/09/1942
avverso la sentenza n. 533/2013 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE
di FORLI’, del 10/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 19/05/2016

34146/15 RG
Motivi della decisione

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Forlì ha applicato a Pasquale COZZOLINO, ai
sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata per il reato di cui agli artt. 110 c.p., 73
co. 1 bis d.p.r. n. 30/90.

Tanto premesso, si osserva che l’impugnazione si rivela inammissibile perché è
manifestamente infondata atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è
conformato – con motivazione che il ricorrente non attinge se non del tutto aspecificamente alle indicazioni di questa Corte regolatrice e, adeguandosi a quanto contenuto nell’accordo tra
le parti ed esplicitando l’effettuazione dei controlli a lui demandati, ha soddisfatto in maniera
adeguata all’obbligo di motivazione, calibrato in rapporto alla speciale natura dell’accertamento
in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti (Cass. Sez. U del 27/03/1992, Di
Benedetto; Sez. U del 27/09/1995, Serafino; Sez. U del 25/11/1998, Messina), essendosi la
sentenza conformata alla istanza di applicazione della pena, formulata dallo stesso ricorrente,
sul dichiarato presupposto che il fatto oggetto del presente giudizio fosse ritenuto in
continuazione con quelli già giudicati con la sentenza indicata dal ricorrente.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 2.000,00.
P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Roma, 19.5.2016

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, personalmente, deducendo
violazione della legge penale per violazione del bis in idem sostanziale rispetto alla sentenza
emessa dal GIP di Forlì il 27.1.2011, divenuta esecutiva.

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