Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27504 del 08/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27504 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FRANCESCON NEVIO N. IL 20/08/1958
avverso la sentenza n. 586/2010 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
10/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 08/04/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, atteso che lo stesso, nel riproporre la
stessa doglianza già sottoposta all’attenzione del giudice d’appello, passa totalmente
sotto silenzio la pur valida risposta fornita nell’impugnata sentenza, ove si pone in
luce, sulla scorta di ampi e puntuali richiami alla giurisprudenza di questa Corte,
come, anche a voler considerare non il prezzo di vendita al pubblico ma il prezzo di
costo delle merci in questione, il danno economico non potesse ritenersi, in sé e per
sé, obiettivamente privo della benché minima rilevanza, e come alla capacità
economica del soggetto passivo potesse farsi riferimento non per ampliare ma
semmai per ridurre la sfera di applicabilità dell’attenuante in questione, nel senso che
essa può essere esclusa quando, pur in presenza di un danno oggettivamente
suscettibile di essere qualificato come di speciale tenuità, il medesimo assuma
rilevanza a cagione delle condizioni economiche particolarmente disagiate della
vittima (in tal senso, fra le altre, Cass. V, 24 marzo — 1 giugno 2010 n. 20729, Di

Munno, RV 247475, la quale, in applicazione del principio, ha ritenuto che bene
fosse stata esclusa l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 in un caso in cui il furto in danno
di un supermercato aveva avuto ad oggetto due bottiglie di champagne);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille;

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza la corte d’appello di Trieste, nel confermare il
giudizio di penale responsabilità di FRANCESCON Nevio in ordine al reato di furto
aggravato di merci in danno di un supermercato, escluse tuttavia la contestata
recidiva e, per l’effetto, ferme restando le già concesse attenuanti generiche, valutate
come equivalenti all’aggravante di cui all’art. 625 n. 2 c.p., ridusse la pena da mesi
due di reclusione ed euro 80 di multa a mesi uno e giorni dieci di reclusione ed euro
60 di multa;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con atto a propria
firma, l’imputato, denunciando come ingiustificato il mancato riconoscimento
dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4, a fronte del fatto che il valore della merce
sottratta ammontava a soli euro 102, 60, corrispondenti, peraltro, al prezzo di vendita
al pubblico, certamente superiore al costo di acquisto da parte del supermercato, e
dovendosi anche aver riguardo alla capacità economica del soggetto passivo;

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle ammende.
DEPOSITATA
Così deci
n ‘ .m, 1’8 aprile 2013
IN CANCELLERIA

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