Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27503 del 19/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27503 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VELIU ADMIRIM N. IL 20/10/1971
avverso la sentenza n. 1042/2014 TRIBUNALE di PORDENONE, del
18/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;

Data Udienza: 19/05/2016

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza del 18 novembre 2014, il Tribunale di Pordenone ha applicato ex art.
444 cpp ad Admirim Veliu le pene, dallo stesso concordate con il pubblico ministero, esclusa
la recidiva, di un anno e sei mesi di reclusione e 4.400 euro di multa, per due episodi di
detenzione e coltivazione di piante di canapa, unificati sotto il vincolo della continuazione,
con confisca e distruzione di quanto in sequestro.
2. Avverso la sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione Admirim
Veliu, deducendo l’erronea applicazione di legge ed il vizio di motivazione per omessa
pronuncia della sentenza ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., in considerazione del fatto
previsto dalla legge come reato.
3. La censure dedotte dal ricorrente sono manifestamente infondate.
4. Sotto un primo aspetto va rilevato che, come questa Corte ha reiteratamente
affermato, in tema di patteggiamento, non è consentito all’imputato, dopo l’intervenuto e
ratificato accordo, proporre questioni, in sede di ricorso per cassazione, in ordine alla
mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen., senza precisare per quali specifiche
ragioni detta disposizione avrebbe dovuto essere applicata al momento del giudizio (Nella
specie, la Corte, non avendo il ricorrente indicato le specifiche ragioni per l’applicabilità
dell’art. 129 cod. proc. pen., ha dichiarato inammissibile il ricorso) (Sez. 4, n. 41408 del
17/09/2013 – dep. 07/10/2013, Mazza, Rv. 256401; Sez. 6, n. 250 del 30/12/2014 – dep.
07/01/2015, Barzi, Rv. 261802)
5. Sotto diverso aspetto, non può omettersi di porre in rilievo che – contrariamente a
quanto rilevato dal ricorrente – l’attuale comma 4 del citato art. 73 recita “se taluno dei fatti
previsti dai commi 1, 2 e 3 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e
IV….”, formulazione che rende non revocabile in dubbio la rilevanza penale della coltivazione
avente ad oggetto piante da cui possono ricavarsi le sostanze di cui alla tabella II, nella
quale è pacificamente ricompresa la cannabis, oggetto delle condotte in oggetto.
6. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento,
anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 2.000,00 euro.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 19 maggio 2016
Il consigliere estensore

che, alla luce del mutato quadro normativo, la coltivazione di droghe “leggere” non è più

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