Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27501 del 19/05/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 27501 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BEVILACQUA ANTONIO N. IL 13/03/1976
avverso la sentenza n. 537/2015 TRIBUNALE di PESARO, del
08/06/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;

Data Udienza: 19/05/2016

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza dell’8 giugno 2015, il Tribunale di Pesaro ha applicato ex art. 444 cpp
ad Antonio Bevilacqua la pena, dallo stesso concordata con il pubblico ministero, previa
concessione di attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata recidiva, di mesi otto
di reclusione, per il reato di evasione dagli arresti domiciliari.
2. Avverso la sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione Antonio
Bevilacqua, deducendo l’erronea applicazione di legge, l’omessa pronuncia di sentenza ai
sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione, in relazione all’assenza dei

3. Le censure mosse dal ricorrente sono generiche o, comunque, manifestamente
infondate.
4. Come questa Corte ha reiteratamente affermato, in tema di patteggiamento, non è
consentito all’imputato, dopo l’intervenuto e ratificato accordo, proporre questioni, in sede di
ricorso per cassazione, in ordine alla mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen.,
senza precisare per quali specifiche ragioni detta disposizione avrebbe dovuto essere
applicata al momento del giudizio (Nella specie, la Corte, non avendo il ricorrente indicato le
specifiche ragioni per l’applicabilità dell’art. 129 cod. proc. pen., ha dichiarato inammissibile
il ricorso) (Sez. 4, n. 41408 del 17/09/2013 – dep. 07/10/2013, Mazza, Rv. 256401; Sez. 6,
n. 250 del 30/12/2014 – dep. 07/01/2015, Barzi, Rv. 261802)
5. Ad ogni modo, il giudice ha correttamente ritenuto integrata la fattispecie oggetto
della incolpazione, là dove Bevilacqua, autorizzato ad allontanarsi dal domicilio per svolgere
l’attività lavorativa nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì, non veniva trovato al domicilio
domenica 7 giugno 2015, in quanto allontanatosi senza la prescritta autorizzazione
dell’autorità giudiziaria. Le deduzioni mosse dal ricorrente si risolvono della sollecitazione ad
un precluso sindacato di merito, a fronte di provvedimento assistito da una motivazione
congrua.
6. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento,
anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 2.000,00 euro.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 19 maggio 2016

Il consigliere estensore

Il Preside

presupposti del contestato reato di evasione.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA