Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27501 del 08/04/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27501 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NICULAE ANGHEL N. IL 13/03/1974
avverso la sentenza n. 708/2012 TRIBUNALE di PESCARA, del
24/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 08/04/2013
Nículae Anghel ricorre avverso la sentenza 24.5.12, emessa dal Tribunale di Pescara aì sensi degli
artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per il reato di furto aggravato in concorso, la
pena —condizionalmente sospesa — di mesi sei di reclusione ed C 300,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. per mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza della
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell ‘art.129 c.p.p.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
C 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 8 aprile 2013
._
IL CONSIGLIERE
p.,
estensore
IL PRESIDENTE
responsabilità dell’imputato e alla ritenuta congruità della pena.