Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 275 del 07/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 275 Anno 2014
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GALLIA SERGIO n. 2/12/1983
avverso l’ordinanza n. 557/2013

del 30/5/2013 del TRIBUNALE DEL

RIESAME DI BARI
visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ANGELO DI POPOLO che
ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore AVV. ANGELO LOIZZI che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 30 maggio 2013 il Tribunale di Bari confermava la misura
della custodia in carcere applicata il 16 maggio 2013 dal gip del Tribunale di
Catania nei confronti di Gallia Sergio arrestato in flagranza il 13 maggio 2013 in
Bisceglie perché ritenuto detentore della droga, circa 143 kg di hashish,
occultata in un sottofondo dell’autocarro da lui guidato. Il Tribunale effettuava
una valutazione delle circostanze del fatto, in particolare della condotta del Gallia
e delle altre persone presenti al momento del controllo della p.g., rilevando
l’inverosimiglianza delle dichiarazioni difensive rese in sede di interrogatorio in
udienza di convalida con le quali il ricorrente sosteneva di aver preso accordi con
altri soggetti che gli avevano dato incarico di trasporto per diverse attività
illecite non essendo egli, invece, consapevole che si trattava di un trasporto di
droga.

Data Udienza: 07/11/2013

Avverso tale provvedimento Gallia propone ricorso con atto a firma del
proprio difensore deducendo il vizio di motivazione e la violazione di legge penale
con riferimento agli artt. 110 cod. pen. e 73 ed 80 dpr 309/90 rilevando che la
motivazione è fondata su elementi contrastanti con quanto risultante dagli atti e
che erroneamente non si è tenuto conto delle dichiarazioni da lui rese in sede di
interrogatorio di garanzia che ben giustificavano la sua condotta di fuga,
essendogli stato detto di interessarsi del trasporto di auto rubate, non avendo

in presenza di una quantità di droga inferiore, quanto a principio attivo, alla più
ampia quantità oggetto di imputazione; che erroneamente non si è tenuto conto,
ai fini delle esigenze cautelari, della sua incensuratezza, della occasionalità della
condotta e del suo atteggiamento collaborativo.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.
Il provvedimento impugnato presenta una motivazione completa anche
quanto alla valutazione delle argomentazioni svolte dal ricorrente in sede di
interrogatorio, ancorché la manifesta inverosimiglianza non richiedesse una
motivazione specifica sul punto; è parimenti completa anche in ordine alla
valutazione del pericolo di recidiva, che fonda su elementi concreti. Il ricorso,
quindi, non individua specifiche carenze di motivazione né individua errori logici
limitandosi a proporre una lettura alternativa dei fatti così chiedendo una
valutazione di merito del materiale probatorio che esula dai poteri del giudice di
legittimità.
Valutate le ragioni della inammissibilità e adeguata la misura della sanzione
pecuniaria determinata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle
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Roma osì deciso il 7 novembre 2013

invece consapevolezza di trasportare un carico di droga. Deduce, inoltre, che si è

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