Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27498 del 19/05/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27498 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TOSCANO ANTONIO N. IL 13/06/1975 parte offesa nel
procedimento
c/
COSCO MARIA N. IL 15/02/1977
avverso l’ordinanza n. 3407/2014 GIP TRIBUNALE di CROTONE, del
23/06/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Data Udienza: 19/05/2016
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RG 34101/15
Motivi della decisione
Antonio TOSCANO ricorre a mezzo del difensore contro l’indicato decreto di
archiviazione emesso dal GIP del Tribunale di Crotone il 23.6.2015 nei confronti di
COSCO Ilaria, indagata per il delitto di cui all’art. 368 c.p..
Il ricorrente deduce:
– violazione di legge in relazione all’ art. 410 co. 2 c.p.p. trattandosi di
provvedimento erroneamente indicato come ordinanza.
avendo dovuto disporre l’imputazione coatta, laddove non avesse omesso di
valutare gli elementi proposti dalla difesa.
– violazione degli artt. 177,178 lett. b) c.p.p. in relazione alla necessaria
partecipazione del P.M. all’udienza ex art. 127 c.p.p..
– violazione dell’art. 111 Cost. e art. 6 lett. a) CEDU.
Il ricorso è inammissibile in quanto – anche a prescindere dal difetto di procura
speciale in capo al difensore – manifestamente infondato, quando non proposto per
motivi non consentiti o generici.
Invero, nessuna nullità induce la errata qualificazione del atto emesso.
Del tutto generico è il dedotto vizio di motivazione.
Parimenti generico e confuso è il terzo motivo.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in
favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 500,00.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della cassa delle a
Roma, 19.5.2016
ende.
– vizio della motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 110,629 c.p.