Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27498 del 08/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 27498 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ROMANO RICCARDO N. IL 21/10/1970
avverso la sentenza n. 2083/2005 CORTE APPELLO di CATANIA, del
11/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 08/04/2013

t

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, per quanto qui ancora d’interesse, fu confermato il
giudizio di penale responsabilità di ROMANO Riccardo in ordine al reato di furto in
abitazione in danno di Rossetto Francesca;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa
dell’imputato, denunciando violazione degli artt. 129, 511 n. 4 e 512 c.p.p.
sull’assunto, in sintesi e nell’essenziale, che non sarebbero state da ritenere
utilizzabili, come elemento di prova a sostegno dell’accusa, le dichiarazioni a suo
e
tempo rese dalla persona offesa, come invece era avvenuto, ai sensi del citato art. 512
c.p.p., dal momento che, attesa l’età della medesima persona offesa, sarebbe stata
tutt’altro che imprevedibile la sopravvenutà impossibilità di ripetizione di dette
dichiarazioni e queste, comunque, sarebbero state utilizzabili ai soli fini
dell’accertamento della condizione di procedibilità;

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto:
a) con riguardo alla pretesa prevedibilità dell’impossibilità di ripetizione, in
dibattimento, delle dichiarazioni rese in fase predibattimentale dalla persona offesa,
la relativa doglianza, nel riprodurre quella già sottoposta all’esame del giudice
d’appello, passa del tutto sotto silenzio la più che valida risposta fornita
nell’impugnata sentenza, ove si pone in luce come la persona offesa, pur avendo,
all’atto in cui era stata sentita, l’età di quasi settantanove anni, non presentava,
tuttavia, particolari problemi di salute, per cui ben poteva ritenersi che essa sarebbe
stata anche in grado di deporre come teste nel futuro giudizio dibattimentale;
b) con riguardo alla pretesa violazione dell’art. 511, n. 4, c.p.p., appare sufficiente
ricordare che, secondo il noto e consolidato orientamento giurisprudenziale (del tutto
ignorato, però, nel ricorso), quale espresso, fra le più recenti, da Cass. Il, 6 novembre
2007 — 29 febbraio 2008, n. 9168, Sabbia ed altri, RV 239804: ” Nei casi in cui,
per circostanze o fatti imprevedibili, risulti impossibile la testimonianza dell’autore
della denuncia-querela, l’art. 512 cod. proc. pen. consente la lettura, a richiesta di
parte, di quest’ultima non soltanto per valutare l’esistenza della condizione di
procedibilital, ma anche per utilizzarne il contenuto ai fini della prova, poiche’ fra
gli atti <> dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero rientrano
anche quelli semplicemente <> dalle predette autorita”;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle ammende.
DEPOSITATA 1
Così decis
m l’8 aprile 2013
IN CANCELLERIA

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA