Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27497 del 08/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27497 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MIANI MAURIZIO N. IL 15/03/1956
avverso la sentenza n. 15/2011 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
28/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 08/04/2013

Miani Maurizio ricorre avverso la sentenza 28.2.12 della Corte di appello di Trieste che ha
confermato quella in data 23.3.10 del Tribunale di Tolmezzo con la quale è stato condannato, per i
reati di cui agli artt. 594 e 612 cpv. c.p. (capo 2); 610 c.p. (capo 1); 582 c.p. (capo 3) e 56,582 c.p.
(capo 4), unificati ex art.81 cpv. c.p., alla pena di mesi otto di reclusione.
Deduce il ricorrente, con il primo motivo, violazione dell’art.606, comma 1, lett. b) c.p.p., in

dichiarato :, ma ciò nonostante la
Corte di merito aveva reputato, erroneamente, quella dell’imputato, una azione violenta che aveva
costretto il veicolo a mutare la propria traiettoria.
Con il secondo motivo si deduce illogicità della motivazione per avere i giudici di appello alterato
la cronologica degli avvenimenti affermando che il Rizzi aveva riferito che l’imputato, dopo
l’aggressione verbale, si era allontanato a bordo della propria vettura, sì che anch’egli aveva potuto
riprendere liberamente la marcia, laddove invece la p.o. aveva riferito di aver subito per una decina
di minuti l’aggressione del Miani per poi allontanarsi dal luogo mentre la vettura e l’imputato erano
ancora fermi sul posto.
Osserva la Corte che il ricorso è inammissibile in quanto tendente a sottoporre al giudice di
legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamento del materiale probatorio
rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito.
Nel caso in esame, il giudice di appello ha, con motivazione congrua ed immune da profili di
illogicità, evidenziato come la responsabilità dell’odierno ricorrente riposi principalmente sulle
dichiarazioni della p.o. Rizzi Renzo — la cui attendibilità non è in discussione – , secondo cui, con
riferimento al reato di violenza privata, il Miani dopo averlo superato, gli aveva sbarrato la strada
fermandosi di traverso sulla carreggiata, impedendogli così di proseguire se non a rischio di una
manovra pericolosa, in tal modo — hanno correttamente evidenziato i giudici di secondo grado —
realizzando gli estremi del reato di cui all’art.610 c.p. essendo comunque la facoltà di scelta del
Rizzi stata illecitamente limitata dall’azione posta in essere dall’imputato.

relazione al reato di cui all’art.610 c.p., per avere la p.o. Rizzi Renzo in dibattimento

Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
e 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e

Roma, 8 aprile 2013
IL COCIG pIERE estensore

della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

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