Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27495 del 19/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27495 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARZOUI ATIK N. IL 03/01/1983
avverso la sentenza n. 9182/2015 TRIBUNALE di MILANO, del
16/06/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;

Data Udienza: 19/05/2016

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza del 16 giugno 2015, il Tribunale di Milano ha applicato ex alt. 444
cpp a Atik Marzoui le pene, dallo stesso concordate con il pubblico ministero, previa
concessione di attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata recidiva, di un anno
di reclusione ed euro 1.500,00 di multa, per la detenzione a fini di spaccio di due ovuli di
hashish, riconosciuta l’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
2. Avverso tale sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione Atik
Marzoui, deducendo il vizio di motivazione in merito all’assenza di cause di proscioglimento

3. La censura del ricorrente è totalmente generica e pertanto inammissibile.
4.

Ed invero, come questa Corte ha reiteratamente affermato, in tema di

patteggiamento, non è consentito all’imputato, dopo l’intervenuto e ratificato accordo,
proporre questioni, in sede di ricorso per cassazione, in ordine alla mancata applicazione
dell’art. 129 cod. proc. pen., senza precisare per quali specifiche ragioni detta disposizione
avrebbe dovuto essere applicata al momento del giudizio (Nella specie, la Corte, non avendo
il ricorrente indicato le specifiche ragioni per l’applicabilità dell’art. 129 cod. proc. pen., ha
dichiarato inammissibile il ricorso) (Sez. 4, n. 41408 del 17/09/2013 – dep. 07/10/2013,
Mazza, Rv. 256401; Sez. 6, n. 250 del 30/12/2014 – dep. 07/01/2015, Barzi, Rv. 261802)
5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento,
anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 2.000,00 euro.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 19 maggio 2016

Il consigliere estensore

ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.

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