Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27495 del 08/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27495 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CONTE GIOVANNI N. IL 28/09/1968
avverso la sentenza n. 4377/2008 CORTE APPELLO di GENOVA, del
21/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 08/04/2013

Conte Giovanni ricorre avverso la sentenza 21.2.12 della Corte di appello di Genova con la quale,
in parziale riforma di quella in data 23.6.08 del Tribunale di Chiavari, concesse attenuanti generiche
equivalenti, è stata ridotta la pena, per il reato di furto aggravato, a mesi 8 di reclusione ed €150,00
di multa.
Deduce il ricorrente violazione dell’art.606, comma 1, lett. b) c.p.p., per mancata declaratoria di

9.7.11, prima cioè della sentenza di secondo grado.
Osserva la Corte che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto alla data della pronuncia della
sentenza di secondo grado il reato non era prescritto, maturando il relativo termine, con le
intervenute sospensioni pari ad anni uno, mesi cinque e giorni 14, solo il 23.12.12, precludendo
però l’inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi il formarsi
di un valido rapporto di impugnazione e pertaiitd la possibilità di dichiarare le cause di non
punibilità ex art.129 c.p.p. (Sez.un., 22 novembre 2000, n.32).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 8 aprile 2013
IL CONSI)‘_
LIERE estensore

IL PRESIDENTE

prescrizione, trattandosi di reato commesso il 9.1.04 il cui termine di prescrizione era maturato il

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