Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27494 del 08/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27494 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CRUPI FRANCESCO N. IL 09/09/1984
avverso la sentenza n. 15235/2010 TRIB.SEZ.DIST. di MILAZZO, del
17/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 08/04/2013

Crupi Francesco ricorre avverso la sentenza 17.7.12, emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di
Gotto ai sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per il reato di furto
aggravato in concorso, concessa l’attenuante ex art.62 n.6 c.p., equivalente, la pena di anni uno,
mesi sei di reclusione ed € 500,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

contestato, senza che il giudice avesse valutato la sussistenza di elementi per una pronuncia
assolutoria ex art.129 c.p.p., non potendo ritenersi soddisfacente la motivazione che aveva fatto
riferimento alla visione dei filmati del circuito di videosorveglianza, da cui non si ricavava la
certezza che a commettere il furto era stato il Crupi.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo in particolare riferimento alla visione dei filmati del circuito
di videosorveglianza che aveva permesso di identificare il Crupi ed il suo complice (De Vita Piero,
non ricorrente) che venivano poi trovati in possesso di due chiavi per aprire slot machines, proprio
come quella che era stata aperta dai due per prelevare il denaro contenuto al suo interno.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.

comma 1, lett. b) ed e ) c.p.p. per essere stata illogicamente ritenuta la sussistenza del reato

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di E 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 8 aprile 2013
IL COSJGLIERE estensore

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IL PRESIDENTE

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