Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27493 del 19/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27493 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
KABELLO KAFAZE N. IL 02/07/1959
avverso la sentenza n. 1847/2011 CORTE APPELLO di LECCE, del
15/05/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 19/05/2016

34069/15
MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente deduce vizio della motivazione in relazione alla determinazione della pena,
ingiustificatamente discostatasi dai minimi, senza considerare – tra l’altro – le condizioni
psicopatologiche della ricorrente, ed al diniego delle attenuanti generiche fondato sulle sola
enunciazione dei connotati esteriori del fatto, senza considerare le deduzioni in appello.
Con memoria difensiva si allega documentazione pertinente al secondo motivo, relativa alle
condizioni patologiche della ricorrente e si evidenzia contraddittorietà della motivazione in
relazione alla affermata contiguità della ricorrente agli ambienti criminali.
Il ricorso è inammissibile in quanto, sotto entrambi gli aspetti, costituisce censura all’esercizio
dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito, nella specie esercitati senza vizi logici e
giuridici, da un lato, giustificando il discostannento dal minimo edittale ed il diniego delle
attenuanti generiche in ragione delle connotazioni del fatto – segnatamente del dato ponderale
e qualitativo – dall’altro, della dimostrata contiguità della ricorrente a circuiti criminali dediti al
narcotraffico internazionale, escludendo qualsiasi contributo collaborativo alle ricostruzione dei
fatti e qualsiasi difetto – in relazione al dedotto stato psichico – nella percezione della loro
gravità.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 2.000,00.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Roma, 19.5.2016

L’imputata KABELLO KAFAZE ricorre, a mezzo del difensore, contro l’indicata sentenza della
Corte d’Appello di Lecce che ha confermato quella emessa dal Tribunale di Brindisi in data
19.5.2011, appellata dalla stessa imputata, riconosciuta responsabile in ordine al reato di cui
all’ art. 73 co. 1 d.P.R. n. 309/90, in relazione ad un chilogrammo di cocaina, con condanna a
pena di giustizia.

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