Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27493 del 08/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27493 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SCIACCA MARIA BIAGIA N. IL 15/08/1972
avverso la sentenza n. 11783/2005 CORTE APPELLO di CATANIA,
del 14/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 08/04/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto le proposte doglianze, nel
porre in luce quelle che, ad avviso della difesa, sarebbero le ragioni per le quali
sarebbe stata quanto meno da porre in dubbio la penale responsabilità dell’imputata
in ordine al reato a lei ascritto, non contestano però l’obiettiva esistenza, dimostrata
dall’acquisita certificazione sanitaria, delle lesioni riportate dalla Sanfilippo; il che
rende le dette doglianze palesemente prive di giuridico fondamento, dal momento che
esse non offrono alcuna indicazione circa una eventuale, possibile riconducibilità di
dette lesioni ad una causa diversa da quella indicata dall’accusa e neppure richiamano
espressamente l’ipotesi che potesse, con riguardo alle stesse, ravvisarsi l’esimente
della legittima difesa;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle ammende.
Così decis4i Re a l’8 aprile 2013

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, per quanto ancora qui d’interesse, fu confermata la
condanna di SCIACCA Maria Biagia alla pena ritenuta di giustizia in quanto ritenuta
responsabile del reato di lesioni personali volontarie in danno di Sanfilippo Maria;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa
dell’imputata, denunciando vizio di motivazione in ordine al confermato giudizio di
colpevolezza, sull’assunto, in sintesi e nell’essenziale, che, essendo stata ritenuta
anche la Sanfilippo, unitamente al di lei marito Ponzo Vincenzo, responsabile a sua
volta di lesioni in danno della Sciacca, ed avendo entrambi sostenuto, ciononostante,
che esso Ponzo non sarebbe stato presente al fatto, in quanto sopraggiunto solo in un
momento successivo, le loro dichiarazioni a carico della Sciacca non avrebbero
potuto essere considerate attendibili; e neppure avrebbe potuto attribuirsi decisivo
valore, a sostegno dell’accusa, alle dichiarazioni del teste Malaponte, avendo anzi
questi riferito di aver visto i coniugi Ponzo-Sanfilippo aggredire la Sciacca, come
pure all’acquisita certificazione sanitaria relativa alle lesioni subite dalla Sanfilippo;

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