Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27492 del 08/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27492 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZEKIR RUFAT N. IL 02/02/1974
avverso la sentenza n. 466/2012 TRIBUNALE di PESARO, del
21/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 08/04/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto:
a) con riguardo alla originaria doglianza, non risultando dedotto (né, tanto meno,
dimostrato che l’accordo raggiunto fra le parti comprendesse l’esclusione della
contestata recidiva), non si vede (né si spiega) quale possa essere il fondamento di
detta doglianza;
b) con riguardo alle altre doglianze, contenute nella memoria difensiva (a parte la
loro esorbitanza dagli originari limiti del gravame), vale osservare che si dà
espressamente atto, nell’impugnata sentenza, della ritenuta sussistenza delle
condizioni tutte, positive e negative, previste dall’art. 444 c.p.p. per l’applicazione
della pena su richiesta, ivi compresa quella costituita dall’assenza dei presupposti per
la pronuncia di sentenza assolutoria ai sensi dell’art. 129 c.p.p.; il che basta ad
escludere ogni violazione di legge ed a soddisfare le esigenze di motivazione proprie
delle pronunce del genere di quella impugnata, qualora facciano difetto (come si
verifica nel caso di specie) specifici elementi, ricavabili dal testo del medesimo
provvedimento o indicati nell’atto di gravame, dai quali possa invece desumersi che
la suddetta condizione, o altra fra quelle previste dalla legge, fosse mancante (ved. in
proposito, fra le altre: Cass. IV, 11 maggio — 7 luglio 1992 n. 7768, Longo, RV
191238; Cass. III, 19 aprile — I giugno 2000 n. 1693, Petruzzelli, RV 216583; Cass.
II, 21 maggio — 30 giugno 2003 n. 27930, Lasco, RV 225208; Cass. IV, 13 luglio 17
ottobre 2006 n. 34494, PG c. Koumya, RV 234824; Cass. I, 10 gennaio — 6 febbraio
2007 n. 4688, Brendolin, RV 236622; Cass. II, 17 novembre 2011 — 17 febbraio 2012
n. 6455, Alba, RV 252085);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro millecinquecento;
P. Q. M.

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., fu applicata
a tale ZEKIR Rufat, per i reati di furto in abitazione e possesso ingiustificato di arnesi
da scasso, uniti per continuazione, previo riconoscimento dell’attenuante di cui
all’art. 62 n. 4 c.p., valutata come equivalente alla contestata recidiva, la pena
concordata con la pubblica accusa nella misura di mesi dieci di reclusione ed euro
140 di multa;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con atto a propria
firma, l’imputato, denunciando carenza di motivazione in ordine alla mancata
esclusione della recidiva;
– che la difesa d’ufficio dell’imputato ha poi fatto pervenire memoria con la quale si
lamenta, più in generale, difetto di motivazione su tutti i requisiti previsti dalla legge
per la pronuncia di sentenza di applicazione della pena;

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro millecinquecento
alla cassa delle ammende.
1’8 aprile 2013
Così dec
Il Presidente,

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