Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27491 del 08/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27491 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VISIELLO GIOVANNI N. IL 25/07/1987
VITIELLO UMBERTO N. IL 30/06/1967
VANGONE GIACOMO N. IL 08/05/1970
avverso la sentenza n. 548/2012 TRIBUNALE di PESARO, del
28/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 08/04/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, in quanto:
a) con riguardo alla mancata concessione, al Visiello, delle attenuanti generiche, non
risulta dedotto, né, tanto meno, dimostrato, che il riconoscimento di dette attenuanti
fosse compreso nell’accordo raggiunto fra le parti, per cui non si vede (né si spiega)
come la loro mancata concessione possa costituire motivo di doglianza in questa
sede;
b) con riguardo alla mancata concessione della sospensione condizionale, lamentata
dal Vitello e dal Vangone, non risulta, anche in questo caso, neppure dedotto (né.
tanto meno, dimostrato) che l’accordo raggiunto fra le parti comprendesse anche
l’applicazione di detto beneficio, per cui, alla stregua del noto e consolidato
orientamento di questa Corte, ad essa il giudice non avrebbe in alcun modo potuto dar
luogo, salvo a rifiutare, per questa sola ragione, (ma del mancato esercizio di tale
facoltà, non ci si duole affatto nei ricorsi), la ratifica dell’accordo (ved., fra le altre,
in tal senso: Cass. IV, 6 dicembre 1995 — 3 gennaio 1996 n. 4030, Merlo, RV
203310; Cass. VI, 9 giugno — 18 luglio 1997 n. 7109, Lauretta ed altri, RV 208236;
Cass. V, 23 giugno — 5 ottobre 1998 n. 4121, Pellino, RV 211506; Cass. V, 23 giugno
— 5 ottobre 1998 n. 4124, Foti, RV 211508; Cass. IV, 21-31 ottobre 2008 n. 40950,
Ciogli, RV 241371);
c) con riguardo alla mancata applicazione nel massimo della riduzione di pena
prevista dall’art. 444 c.p.p., ancora una volta non risulta neppure dedotto (e men che
mai dimostrato) che essa fosse in contrasto con i termini dell’accordo raggiunto fra le

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., furono
applicate, per quanto qui d’interesse, a VISIELLO Giovanni, VITIELLO Umberto e
VANGONE Giacomo, per il reato di tentato furto aggravato, in concorso le pene da
ciascuno di essi concordate con la pubblica accusa;
– che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gl’imputati,
lamentando, con atti a propria firma:
VISIELLO, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, con giudizio di
prevalenza sulle aggravanti;
VITIELLO, la mancata concessione della sospensione condizionale della pena;
VANGONE: 1) la mancata concessione della sospensione condizionale della pena; 2)
la mancata applicazione nel massimo della riduzione di pena prevista per il
patteggiamento; 3) la mancata giustificazione della disposta confisca dell’autovettura
in sequestro, adoperata per commettere il tentativo di furto, richiamandosi, al
riguardo, il principio affermato da Cass. IV, 8 luglio — 4 ottobre 2002 n. 33309,
Marra, RV 222436, secondo cui , con la sentenza di patteggiamento, non è possibile,
con la sentenza di patteggiamento, disporre la confisca se non nei caso in cui essa sia
obbligatoria;
– che la comune difesa d’ufficio degl’imputati ha fatto pervenire memoria con la
quale si chiede l’accoglimento dei ricorsi;

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro
millecinquecento alla cassa delle ammende.
Così dect In ‘ em, 1’8 aprile 2013
Il Presidente

parti, di tal che la proposta doglianza appare, anche in questo caso, manifestamente
priva di giuridico fondamento;
d)con riguardo alla disposta confisca dell’autovettura, la proposta doglianza non
considera, anzitutto, che il richiamato precedente giurisprudenziale è antecedente
alla nuova formulazione dell’art. 445, comma 1, c.p.p., introdotta dall’art. 1, comma
1, lett. a), della legge 12 giugno 2003 n. 134, in base alla quale, con la sentenza di
patteggiamento, è possibile disporre la confisca in tutti i casi previsti dall’art. 240
c.p., e, quindi, anche quando essa sia facoltativa; né considera, in secondo luogo, nel
lamentare, in modo del tutto generico e apodittico, la pretesa mancanza di
motivazione a sostegno della disposta misura, che il giudice di merito, come risulta
dalla lettura dell’impugnata sentenza, ha ampiamente giustificato la propria decisione
sul punto in questione, ponendo in luce la circostanza che le autovetture in sequestro
“risultavano modificate in maniera da poter ospitare in un vano della leva cambio
(ricavato appositamente con interventi meccanici) le ricetrasmittenti con cui i correi
si tenevano in contatto per eseguire l’azione criminosa”;
– che la ritenuta inammissibilità dei ricorsi comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro millecinquecento per ciascun ricorrente;

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