Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27490 del 19/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27490 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SANNEH ALA N IL 02/02/1969
avverso la sentenza n. 6782/2015 TRIBUNALE di MILANO, del
22/06/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 19/05/2016

34037/15 RG
Motivi della decisione

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Milano ha applicato a SANNEH BALA, ai
sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata per il reato di cui all’ art. 73 co. 5 d.p.r.
n. 309/90.

Tanto premesso, si osserva che l’impugnazione si rivela inammissibile perché è
manifestamente infondata atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è
conformato – con motivazione che il ricorrente non attinge in alcun modo – alle indicazioni di
questa Corte regolatrice e, adeguandosi a quanto contenuto nell’accordo tra le parti ed
esplicitando l’effettuazione dei controlli a lui demandati, ha soddisfatto in maniera adeguata
all’obbligo di motivazione, calibrato in rapporto alla speciale natura dell’accertamento in sede
di applicazione della pena su richiesta delle parti (Cass. Sez. U del 27/03/1992, Di Benedetto;
Sez. U del 27/09/1995, Serafino; Sez. U del 25/11/1998, Messina), risultando specificamente
considerato il compendio a carico del ricorrente.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 2.000,00.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Roma, 19.5.2016

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, personalmente, deducendo
carenza di motivazione in ordine ai presupposti ex art. 129 c.p.p..

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