Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27490 del 08/04/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27490 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: DUBOLINO PIETRO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LINGUITI ETTORE N. IL 01/06/1952
MACCARIELLO CONCETTA N. IL 12/01/1955
avverso la sentenza n. 1/2006 TRIB.SEZ.DIST. di MONTECORVINO
ROVELLA, del 15/06/2009
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;
Data Udienza: 08/04/2013
CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, atteso che,
dovendosi aver riguardo, a causa della pluralità degli atti interrottivi, al termine di
prescrizione massimo ed essendo questo individuabile, tanto ai sensi della disciplina
attuale quanto ai sensi di quella previgente, in anni sette e mesi sei, esso non era
ancora scaduto alla data del 15 giugno 2009, in cui risulta pronunciata la sentenza
impugnata ed è, conseguentemente, del tutto privo di rilievo (in base al noto e
consolidato orientamento di questa Corte), il fatto che il termine in questione sia
venuto a scadere in epoca successiva;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille per ciascun ricorrente;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro
mille alla cassa delle ammende.
Così deciAin om$, 1’8 aprile 2013
RILEVATO IN FAtTO:
– che con l’impugnata sentenza, in conferma, per quanto ancora d’interesse, di
quella di primo grado, LINGUITI Ettore e MACCARIELLO Concetta furono ritenuti
responsabili, entrambi, del reato di lesioni e, la sola Maccarello, anche del reato di
danneggiamento, in pregiudizio di Lupo Tommaso; fatti commesso il 6 ed il 13
luglio 2002;
– che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, con atto a
propria firma, gl’imputati, denunciando violazione di legge per mancato
riconoscimento dell’intervenuta prescrizione dei reati, maturatasi — si afferma — prima
della pronuncia della sentenza d’appello, e cioè il 5 luglio 2008;