Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27489 del 19/05/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27489 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: BASSI ALESSANDRA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
OJO TOMOTHY N. IL 09/01/1987
avverso la sentenza n. 1321/2015 TRIBUNALE di MODENA, del
25/06/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;
Data Udienza: 19/05/2016
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza del 25 giugno 2015, il Tribunale di Modena ha applicato ex art. 444
cpp a Timothy Ojo le pene, dallo stesso concordate con il pubblico ministero, previa
concessione di attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata recidiva, di quattro
anni e otto mesi di reclusione ed euro 20.000,00 di multa per due episodi criminosi (unificati
ex art. 81 cpv. cp) di detenzione e cessione illecite di sostanza stupefacente (cocaina e
eroina), con confisca e distruzione dello stupefacente e confisca degli ulteriori beni in
sequestro.
dell’imputato Avv. Massimo Simonini, deducendo la violazione di legge per lesione del diritto
all’assistenza difensiva per %messa lettura della sentenza in udienza e per l’erronea
qualificazione giuridica del fatto, giusta l’omesso riconoscimento della fattispecie di cui
all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
3. Le censure dedotte dal ricorrente sono manifestamente infondate.
4. Completamente destituito di fondamento è il primo motivo di doglianza, in quanto contrariamente a quanto eccepito dal ricorrente -, nell’incipit del provvedimento in verifica si
legge che il Giudice “alla pubblica udienza del 25/06/2015 ha pronunciato e pubblicato
mediante lettura del dispositivo” la sentenza.
5. Manifestamente infondata è anche la seconda deduzione, là dove, come questa Corte
ha avuto modo di chiarire, in tema di patteggiamento, non può essere censurato in sede di
legittimità il difetto di motivazione della sentenza in ordine ad una circostanza attenuante
non richiesta e non applicata, dovendo il giudice investito della richiesta di applicazione della
pena pronunciarsi, in base all’art. 444, comma secondo, cod. proc. pen., solo sulla
qualificazione giuridica del fatto e sulla applicazione e comparazione delle circostanze
prospettate dalle parti (Fattispecie relativa al mancato riconoscimento dell’attenuante della
lieve entità dei fatti prevista dall’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) (Sez. 6, n.
7401 del 31/01/2013 – dep. 14/02/2013, P.G. in proc. Gjataj e altri, Rv. 254878).
Ad ogni modo, il giudice ha correttamente escluso la ricorrenza della fattispecie
invocata, alla stregua del dato qualitativo e quantitativo dello stupefacente oggetto della
condotta [sub capo a), è contestata la detenzione di 20 dosi di eroina e di 11 dosi di cocaina,
oltre alla cessione di 4 dosi ad un acquirente].
5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento,
anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 2.000,00 euro.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende.
Il consigliere estensore
Il Presid
Così deciso il 19 maggio 2016