Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27489 del 08/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27489 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ARAYA GONZALES ENDRI PEDRO N. IL 27/05/1956
avverso la sentenza n. 8069/2012 TRIBUNALE di MILANO, del
11/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 08/04/2013

Araya Gonzalez Endrikson Pedro ricorre avverso la sentenza 11.7.12, emessa dal Tribunale di
Milano ai sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per il reato di tentato furto
aggravato, concesse attenuanti generiche equivalenti, la pena di mesi tre di reclusione ed C 200,00
di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

della prevalenza, né concessa la sospensione condizionale della pena, peraltro eccessiva.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti — che non prevedeva la concessione del
beneficio di cui all’art.163 c.p., peraltro motivatamente escluso dal giudice con riferimento alla
precarietà della condizione residenziale e lavorativa dell’imputato in Italia – e, dall’altro, ha escluso
che ricorressero i presupposti dell’art.129 c.p.p.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
C 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 8 aprile 2013

DEPOSITATA

IN CANCELLERIA

comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per non essere state concesse le attenuanti generiche con il criterio

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