Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27488 del 19/05/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27488 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GIORDANO ANTONIO N. IL 08/05/1950
avverso la sentenza n. 9051/2014 GIP TRIBUNALE di LECCE, del
20/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Data Udienza: 19/05/2016
34033/15 RG
Motivi della decisione
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Lecce ha applicato a Antonio GIORDANO, ai
sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata per i reati di cui agli artt. 110 c.p., 73
co. 1 d.p.r. n. 309/90.
Il ricorso – oltre ad essere proposto per motivo non consentiti – è anche manifestamente
infondato non essendosi proceduto ad alcun giudizio di comparazione tra le circostanze, una
volta esclusa quella ex art. 80 d.p.r. n. 309/90.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 2.000,00.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Roma, 19.5.2016
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, personalmente , deducendo
violazione dell’art. 69 c.p. per omessa considerazione della prevalenza delle attenuanti
generiche sulla erroneamente contestata aggravante.