Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27488 del 08/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27488 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PASQUANTONIO GIAMBATTISTA N. IL 09/04/1966
avverso la sentenza n. 26/2011 TRIBUNALE di CHIETI, del
14/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 08/04/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, dandosi in esso apoditticamente per
acquisito, senza alcuna indicazione di dettaglio, che la notifica effettuata presso il
difensore, ai sensi dell’art. 161, comma 4, c.p.p., fosse stata disposta in assenza delle
condizioni che la legittimano e, segnatamente, dell’accertata impossibilità di notifica
presso il domicilio dichiarato o eletto dall’imputato, e non considerandosi, inoltre,
che (come opportunamente ricordato nella memoria prodotta dalla difesa di parte
civile), la pretesa nullità derivante dalla effettuazione della notifica a mani del
difensore, alla luce del principio affermato dalle S.U. di questa Corte con sentenza
27 ottobre 2004 — 7 gennaio 2005 n. 119, Palumbo, RV 229539 e 229540, non
sarebbe qualificabile come assoluta, per cui essa avrebbe dovuto essere dedotta entro
i termini stabiliti dall’art. 182, comma 2, c.p.p., ad iniziativa del difensore di fiducia,
presente; il tutto a prescindere, poi, dall’ulteriore considerazione che, dall’esame
degli atti (legittimo anche in questa sede, ove si denunci, come nella specie, un vizio
‘In procedendo”), risulta che, di fatto, la notifica effettuata a mani del difensore era
stata preceduta, in data 17 ottobre 2011, da un tentativo di notifica, con esito
negativo, al domicilio dichiarato dall’imputato, in cui questi era risultato
sconosciuto;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille, nonché la condanna del ricorrete alla rifusione
delle spese sostenute, nel grado, dalla costituita parte civile, che si liquidano comeda
dispositivo;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle ammende ed alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte
civile, che si liquidano in euro 800, più accessori come per legge.
Così decis n R a, ‘8 aprile 2013
DEPOSITATA

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado,
PASQUANTONIO Gianbattista fu ritenuto responsabile del reati di minacce e lesioni
in danno di Fazi Stefano;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa
dell’imputato denunciando, come uni motivo, l’inosservanza dell’art. 161 c.p.p., con
conseguente nullità del giudizio d’appello, ivi compresa la sentenza, sull’assunto che
il decreto di citazione a giudizio in grado di appello sarebbe stato indebitamente
notificato soltanto al difensore dell’imputato e non invece presso il domicilio da lui
dichiarato presso la propria abitazione;
– che la difesa del Fazi, costituitosi parte civile, ha fatto pervenire memoria con la
quale chiede il rigetto del ricorso;

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