Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27487 del 08/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27487 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FRANGIAMORE ANDREA N. IL 05/11/1955
avverso la sentenza n. 510/2011 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
24/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 08/04/2013

Frangiamore Andrea ricorre avverso la sentenza 24.4.12 della Corte di appello di Trieste che ha
confermato quella in data 20.5.10 del Tribunale di Udine con la quale è stato condannato, per il
reato di lesioni aggravate, concesse attenuanti generiche equivalenti, alla pena di mesi due di
reclusione.
Deduce il ricorrente violazione dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. per avere il giudice di

ricostruzione dei fatti fornita dall’imputato non era plausibile, avendo la stessa p.o., Frangiamore
Giuseppe (fratello dell’imputato), dichiarato di essere ‘saltato addosso’ per primo all’imputato
mentre questi stava preparando la cena e impugnava quindi un coltello da cucina, ragion per cui era
rimasto ferito al collo, particolare ignorato dai giudici territoriali che non avevano motivato sulla
ritenuta inattendibilità della p.o. allorché aveva affermato che il fratello non aveva intenzione di
ferirlo con il coltello, ma che ciò era successo accidentalmente.
Osserva la Corte che il ricorso è inammissibile in quanto tendente a sottoporre al giudice di
legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamento del materiale probatorio
rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito.
Nel caso in esame, il giudice di appello ha, con motivazione congrua ed immune da profili di
illogicità, evidenziato come la responsabilità dell’odierno ricorrente riposi principalmente sulle
dichiarazioni della p.o. — la cui attendibilità è adeguatamente argomentata, con la precisazione
secondo cui la stessa aveva successivamente inteso minimizzare l’accaduto essendo cessati i motivi
di dissidio con il fratello, che si era poi pentito – , corroborate dalle risultanze della certificazione
medica attestante trauma all’emicostato sinistro e ferita superficiale da coltello a livello laterocervicale sinistro, lesioni che non potevano quindi essere state involontariamente cagionate alla p.o.
la quale — benché persona sordomuta, ma assistita da un perito in udienza — aveva avuto modo di
precisare, hanno sottolineato i giudici di appello, che vi era stata una lite riguardante la suddivisione
delle spese domestiche e che l’imputato, in quel contesto, l’ aveva colpito come — hanno da ultimo
rimarcato ancora i giudici di secondo grado — aveva già dichiarato ai sanitari del Pronto soccorso

appello reso una motivazione contraddittoria e illogica non avendo illustrato le ragioni per cui la

allorché Frangiamore Giuseppe aveva riferito di essere stato aggredito ,
riportando lesioni che i sanitari avevano attribuito ad un coltello, come del resto affermato dalla
stessa p.o.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 8 aprile 2013

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ÒSI LIE(Rgnsore
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IL PRESIDENTE

€ 1.000,00.

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