Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27486 del 19/05/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27486 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GALLO VINCENZO N. IL 25/08/1983
avverso la sentenza n. 3551/2014 TRIBUNALE di PALERMO, del
17/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Data Udienza: 19/05/2016
34002/15 RG
Motivi della decisione
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Palermo ha applicato a Vincenzo GALLO, ai
sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata per il reato di cui alli art. 73 co. 5 d.p.r.
n. 309/90.
Tanto premesso, si osserva che l’impugnazione si rivela inammissibile perché è
manifestamente infondata atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è
conformato – con motivazione che il ricorrente non attinge in alcun modo – alle indicazioni di
questa Corte regolatrice e, adeguandosi a quanto contenuto nell’accordo tra le parti ed
esplicitando l’effettuazione dei controlli a lui demandati, ha soddisfatto in maniera adeguata
all’obbligo di motivazione, calibrato in rapporto alla speciale natura dell’accertamento in sede
di applicazione della pena su richiesta delle parti (Cass. Sez. U del 27/03/1992, Di Benedetto;
Sez. U del 27/09/1995, Serafino; Sez. U del 25/11/1998, Messina), risultando specificamente
considerato il compendio a carico del ricorrente ed applicando la pena concordata esente da
profili di illegalità i quali soltanto possono essere dedotti in sede di legittimità con riferimento al
rito adottato.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 2.000,00.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Roma, 19.5.2016
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore,
deducendo violazione di legge e carenza di motivazione in ordine ai presupposti ex art. 129
c.p.p. ed alla omessa concessione delle attenuanti generiche.