Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27486 del 08/04/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27486 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GREGORAT SERGIO N. IL 20/04/1942
avverso la sentenza n. 694/2010 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
22/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 08/04/2013
Gregorat Sergio ricorre avverso la sentenza 22.5.12 della Corte di appello di Trieste con la quale, in
parziale riforma di quella in data 17.2.10 del locale tribunale, qualificato il fatto ai sensi dell’art.612
cpv. c.p., è stata rideterminata la pena in mesi quattro di reclusione.
Deduce il ricorrente violazione dell’art.606, comma 1, lett.b),d) ed e) c.p.p. per avere la Corte di
merito, pur escludendo il più grave reato di violenza privata ritenuto dal primo giudice, operato una
al quale non aveva invece fatto cenno il tribunale, nonostante la donna già conoscesse il Gregorat e
l’indole mansueta dei due alani che aveva con sé l’imputato, apparendo poco credibile che
quest’ultimo avesse potuto manovrare entrambi gli animali, ai quali peraltro la stessa Fiorini si era
avvicinata pur potendo tenersene alla larga, per cui al più — conclude il ricorrente — poteva
configurarsi l’ipotesi contravvenzionale di cui all’art.672 c.p.
Osserva la Corte che il ricorso è inammissibile in quanto tendente a sottoporre al giudice di
legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamento del materiale probatorio
rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito.
Nel caso in esame, la Corte di appello ha ineccepibilmente evidenziato come la responsabilità per il
reato di minaccia grave riposi principalmente sulle dichiarazioni della p.o. — la cui attendibilità non
è in discussione – , secondo cui il Gregorat aveva sguinzagliato contro la Fiorini i cani alani
incitandoli con l’espressione: < Attaccala, attaccala che è il vostro lavoro!> , causando spavento
nella p.o. che si era vista raggiunta dai due animali di grossa taglia, i quali si erano appoggiati poi
sulle spalle della donna dopo essersi alzati sulle zampe posteriori.
Correttamente pertanto è stato ritenuto dai giudici di appello il reato di minaccia grave, sia per le
modalità della condotta tenuta dall’imputato, sia per l’effetto intimidatorio che tale condotta ha
raggiunto, causando nel soggetto passivo quel leggero stato di shock riscontrato alla Fiorini che,
piangente, si era rivolta nell’immediatezza al dott. Cervino, il quale aveva avuto modo — ha
rimarcato la Corte triestina — nell’occasione di rimproverare egli stesso il Gregorat per la condotta
intimidatoria tenuta nei confronti della Fiorini.
errata valutazione della fattispecie, ritenendo aver subito la p.o., Fiorini Serenella, un leggero shock
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.000,00.
P .Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
Roma, 8 aprile 2013
IL C3IGLIERE estensore
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