Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27485 del 08/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27485 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BALBAROTTO ANTONINO N. IL 26/08/1943
avverso la sentenza n. 572/2010 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
08/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 08/04/2013

Balbarotto Antonino ricorre avverso la sentenza 8.5.12 della Corte di appello di Trieste che ha
confermato quella in data 5.10.09 del Tribunale di Udine con la quale è stato condannato, all’esito
di giudizio abbreviato, ritenuta la contestata recidiva, alla pena di mesi due di reclusione per il reato
di minaccia grave e a quella di mesi due di arresto ed C 80,00 di ammenda per il reato
contravvenzionale di cui all’art. 4 1.n.110175 .

erroneamente i giudici territoriali ritenuto che l’espressione < Non rompere i coglioni, devi finire di rompere!>, fosse un’espressione minacciosa e non invece ingiuriosa, pur se accompagnata
dall’esibizione del coltello, dal momento che il Balbarotto non si era avvicinato alla p.o.
Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art.606, comma 1, lett.e) c.p.p. per essere le
attenuanti generiche state negate mediante il semplice richiamo ai precedenti penali, comunque
risalenti, per cui anche la recidiva poteva essere disapplicata ed i reati unificati invece dal vincolo
della continuazione, attesa la preventiva programmazione degli stessi.
Osserva la Corte che il ricorso, meramente reiterativo delle doglianze già formulate con l’atto di
appello e compiutamente disattese dai giudici di secondo grado, è manifestamente infondato, in
quanto la Corte di merito ha correttamente evidenziato come il reato di minaccia grave è rimasto
integrato per avere l’imputato pronunciato l’espressione <..devi finirla di rompere> brandendo nel
contempo un coltello a serramanico contro la p.o. Magrini Stefano, incutendo in quest’ultimo un
forte timore, attenuato solo dall’arrivo del personale della Polfer.
Del tutto legittimamente, poi, sono state negate le attenuanti generiche in considerazione della
‘lunga teoria’ di precedenti penali del Balbarotto, connotati anche dall’uso della violenza,
trattandosi di parametro considerato dall’art.133 c.p. ed applicabile anche ai fini di cui all’art.62-bis
c.p., precedenti tali da giustificare — ha esplicitato la Corte di merito — l’applicazione della recidiva,
laddove infine non poteva ritenersi applicabile l’istituto della continuazione, ha motivatamente
ritenuto il medesimo giudice, trattandosi di due episodi non programmati, come dimostrato dallo
stesso loro succedersi ed in considerazione della occasionalità della minaccia.

Deduce il ricorrente, con il primo motivo, violazione dell’art.606, comma 1, lett. b) c.p.p., per avere

Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
C 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e

Roma, 8 aprile 2013
IL COSIGLIERE estensore

C.50 K41″

IL PRESIDENTE

della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

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