Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27484 del 19/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27484 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HAMIDI ANIS N. IL 14/12/1987
avverso la sentenza n. 1485/2014 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
11/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 19/05/2016

33997/15
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’imputato HAMIDI Anis
ricorre, personalmente, contro l’indicata sentenza della Corte
d’Appello di Venezia che, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di Treviso in data
2.10.2013, appellata dallo stesso imputato, riqualificati i fatti ai sensi dell’ art. 73 co. 5 d.p.r.
n. 309/90, riuniti sotto il vincolo della continuazione, ha confermato la responsabilità
dell’imputato e rideterminato la pena inflitta.

Il ricorso si rivela inammissibile perché manifestamente infondato – quando non in fatto rispetto alla motivazione resa dalla Corte che si ha giustificato la congruità della pena sulla
base della persistente operatività nell’illecito traffico. Del tutto generica è la doglianza in ordine
all’art. 163 c.p..
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 2.000,00.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Roma, 19.5.2016

Il ricorrente deduce violazione della legge penale in relazione alla dosimetria della pena ed alla
mancata concessione dei benefici di cui all’art. 163 c.p., stante la eccessività della pena inflitta,
ben superiore a quella minima edittale, senza che sia stata espressa adeguata motivazione.

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