Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27484 del 08/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27484 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PIZZO GIOVANNI N. IL 04/09/1954
avverso la sentenza n. 98/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
17/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 08/04/2013

Pizzo Giovanni ricorre avverso la sentenza 17.10.11 della Corte di appello di Milano con la quale,
in parziale riforma di quella in data 11.12.09 del Tribunale di Monza, è stata rideterminata la pena,
per il reato di bancarotta fraudolenta aggravata, in anni 3 e mesi 4 di reclusione.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
comma 1, lett.b) d) ed e) c.p.p. per non avere i giudici motivato in merito al mancato accoglimento

espresso dal tribunale, senza considerare che il Pizzo, nonostante la qualifica di diritto, non fosse
l’unico amministratore, circostanza che però i giudici non avevano consentito di provare mediante
l’esame, previa rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, di Zaccheddu Giuseppe, che deteneva il
33% delle quote sociali, anche con riferimento alla contestazione di bancarotta documentale,
pervenendo ad una pena per la quale la motivazione era censurabile in punto di mancata
concessione delle attenuanti generiche con il criterio della prevalenza.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia in quanto generico, atteso
che la censura è formulata in modo stereotipato, senza alcun collegamento concreto con la
motivazione della sentenza impugnata, della quale non vengono nemmeno precisamente individuati
i capi o i punti oggetto di doglianza, sia perché manifestamente infondato, avendo i giudici
territoriali evidenziato, con riferimento alla bancarotta documentale, che era il Pizzo a fornire al
commercialista della fallita la necessaria documentazione, ‘spesso con difficoltà’, e, con riguardo
alla bancarotta patrimoniale, essere stato l’imputato ad incassare le cospicue somme poi non versate
alla fallita né fatte transitare nelle casse della società, cui si era poi aggiunta la somma di
€374.200,00 non rinvenuta in sede di inventario, benché indicata in bilancio alla voce ‘rimanenze’.
Quanto, infine, al trattamento sanzionatorio, legittimamente sono state negate all’imputato le
attenuanti generiche con il criterio della prevalenza, attesi i precedenti, sia pure modesti, del
medesimo, trattandosi di parametro considerato dall’art.133 c.p. ed applicabile anche ai fin di cui
all’ art.62-bis c.p.

delle richieste formulate nell’atto di appello, limitandosi a confermare il giudizio di responsabilità

Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del l’« ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma di favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
£1.000,00.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna d ricorrente al pagamento delle spese

Roma, 8 aprile 2013
IL jan
CO I LIERE estensore

IL PRESIDENTE

processuali e della somma di £1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

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