Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27483 del 08/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27483 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZUCCARINI MIRKO N. IL 15/08/1974
avverso l’ordinanza n. 1337/2008 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 04/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 08/04/2013

Zuccarini Mirko ricorre avverso la ordinanza 4.7.12 della Corte di appello di L’Aquila che ha
dichiarato inammissibile, per genericità, l’appello proposto avverso la sentenza 26.4.07 del
Tribunale di Pescara con la quale l’imputato è stato condannato, per il reato di cui all ‘art.496 c.p.,
concesse attenuanti generiche, alla pena di

e 400,00 di multa.

Deduce il ricorrente violazione dell’art.606, comma 1, lett. e) c.p.p., per non avere il giudice di

richiesta di assoluzione che quella di riduzione della pena ben avrebbero potuto essere esaminate
ritenendo ammissibile l’appello.
Osserva la Corte che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto con l’atto di appello la difesa
dell’imputato ha lamentato, genericamente, come la condanna era sfornita , mancando quanto meno , chiedendo in
subordine la riduzione della pena.
Del tutto legittimamente, quindi, la Corte aquilana ha ravvisato la violazione dell’art.581, comma 1,
lett.c) c.p.p. attesa la non specificità dei motivi di impugnazione, risoltisi in una generica doglianza
all’affermazione di responsabilità dell’imputato e non in una critica argomentata al riguardo.,
genericità che concerneva anche la ritenuta eccessiva quantificazione della pena.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 8 aprile 2013

DEPOSITATA

appello motivato circa le ragioni che lo avevano determinato alla propria decisione, mentre sia la

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