Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27482 del 08/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27482 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GRECO VINCENZO N. IL 19/05/1980
avverso la sentenza n. 618/2010 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
10/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 08/04/2013

Greco Vincenzo ricorre avverso la sentenza 10.5.12 della Corte di appello di Trieste che ha
confermato quella in data 20.11.09 del locale tribunale con la quale è stato condannato, per i reati
di cui agli artt. 594 e 612 c.p., concesse attenuanti generiche, alla pena di e 400,00 di multa, oltre al
risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.
Deduce il ricorrente violazione dell’art.606, comma 1, lett. e) c.p.p. per avere il giudice di appello

supportate dalla immediata richiesta, da parte della p.o. ed ex convivente del Greco, De Ros Ester,
di intervento dei carabinieri, del quale non vi era invece riscontro agli atti, laddove i testi della
difesa, appartenenti alle Forze dell’ordine, avevano riferito che l’imputato non aveva arrecato alcun
fastidio, allontanandosi spontaneamente, e che il figlio della coppia era assolutamente tranquillo.
Osserva la Corte che il ricorso è inammissibile in quanto tendente a sottoporre al giudice di
legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamento del materiale probatorio
rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito.
Nel caso in esame, il giudice di appello ha, con motivazione congrua ed immune da profili di
illogicità, evidenziato come la responsabilità dell’odierno ricorrente riposi principalmente sulle
dichiarazioni della p.o. De Ros Ester — la cui attendibilità è adeguatamente argomentata – , di nessun
pregio, per diversamente concludere, valendo la considerazione per cui l’imputato, al
sopraggiungere dei carabinieri, si fosse mostrato calmo, avendo il Greco — hanno non certo
illogicamente concluso i giudici triestini — in quel momento già dato sfogo, con la perpetrazione del
comportamento penalmente rilevante di cui alle imputazioni, alla sua rabbia, ovvero avendo
preferito mostrarsi calmo per una evidente convenienza dinanzi alla p.g. chiamata dalla p.o.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
C 1.000,00.

basato l’affermazione di responsabilità sulle dichiarazioni della p.o., illogicamente ritenendole

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 8 aprile 2013
,SIGLIERE estensore
ci-

ILJOe

IL PRESIDENTE

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