Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27481 del 08/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27481 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAPPUCCIO ALFONSO N. IL 01/11/1964
avverso la sentenza n. 3575/2009 CORTE APPELLO di GENOVA, del
15/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 08/04/2013

Cappuccio Alfonso ricorre avverso la sentenza 15.6.12 della Corte di appello di Genova che ha
confermato quella in data 10.7.09 del Tribunale di La Spezia con la quale è stato condannato, per i
reato di tentato furto aggravato e tentata violenza privata, unificati ex art.81 cpv. c.p., alla pena di
un anno di reclusione ed e 120,00 di multa.
Deduce il ricorrente violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per non avere la Corte di

dall’imputato e le disagiate sue condizioni economiche.
Osserva la Corte come il motivo di ricorso sia ‘nuovo’, non avendo l’imputato impugnato la
sentenza di primo grado, appellata solo dal Procuratore generale, ed avendo la difesa del Cappuccio,
in sede di conclusioni di secondo grado, chiesto la conferma della sentenza, per cui esso trova in
questa sede la preclusione di cui all’ultima parte del comma 3 dell’art.606 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 8 aprile 2013
IL COIJ IERE estensore

VVIA

IL PRESIDENTE

merito concesso le attenuanti generiche nonostante il comportamento collaborativo tenuto

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