Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2748 del 06/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2748 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Pucci Anna, nata a Rocca Priora il 25.7.38
imputata art. 44 D.P.R. 380/01
avverso l’ordinanza del Tribunale di Tivoli, sez. dist. Palestrina,

del 28.5.13

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;

osserva

Il ricorso ha ad oggetto l’ordinanza con la quale, all’esito della camera di consiglio il
giudice dell’esecuzione ha deciso, respingendolo, sull’incidente sollevato dalla ricorrente
relativamente ad un ordine di demolizione disposto nei suoi confronti.
Con il primo motivo, si lamenta la mancanza totale di notifica alla Pucci dell’avviso per
l’udienza camerale mentre, con il secondo motivo, si sostiene che l’avviso alla Pucci non è
avvenuto presso il domicilio del difensore di fiducia.
Il terzo motivo attiene al merito.
Il ricorso è inammissibile, in primis, perché, contrariamente a quanto vi si afferma,
l’avviso per l’udienza del 28.5.13 è stato notificato il 17.1.13 a mani di Pucci Anna. Esso,
quindi, oltre ad esistere, era perfettamente tempestivo. Non vi era, quindi, alcuna ragione di
notificare l’avviso presso il difensore di fiducia il quale ultimo, peraltro era presente all’udienza

Data Udienza: 06/12/2013

camerale e non ha nemmeno sollevato alcuna eccezione sulla rituale instaurazione del
contraddittorio.
La terza doglianza, sul merito, risulta pressoché incomprensibile dando per scontata la
conoscenza dell’antefatto e delle pregresse vicende processuali. Esso, quindi è da considerare
generico incombendo al ricorrente un onere di allegazione e di illustrazione specifica delle
ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.

Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.

Così deciso in Roma nell’udienza del 6 dicembre 2013

esidente

P.Q.M.

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